Controlli e liti

Il disconoscimento della perdita configura un’attività di accertamento

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di Massimo Romeo


Il disconoscimento della perdita scomputata dall’imponibile dell’anno successivo non rappresenta una mera attività di liquidazione dell’imposta ma una vera e propria attività di accertamento. È quanto emerge dalla sentenza 167/1/2017 della Ctp Novara .

La vicenda
La società contribuente riceveva un avviso di irregolarità con il quale l’agenzia delle Entrate rettificava, azzerandola, la perdita indicata nel quadro RS della dichiarazione dell’anno precedente così rideterminando una maggiore Ires rispetto a quella versata.
Veniva notificata dal fisco la conseguente cartella di pagamento impugnata dalla ricorrente che eccepiva in punto di diritto l’illegittimità della procedura utilizzata dall’Amministrazione Finanziaria per il disconoscimento di perdite da anni precedenti; nel merito evidenziava la presentazione di un’ integrativa in rettifica con la quale indicava una perdita fiscale scomputata dall’imponibile dell’anno d’imposta successivo.
L’Ufficio dal canto suo sosteneva la piena legittimità del proprio operato in quanto aveva considerato fittizia e strumentale la prima dichiarazione ( in bianco) e l’integrazione doveva considerarsi come tamquam non esset in quanto tardiva per essere stata presentata oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo costituendo di fatto una dichiarazione ex novo e non una semplice rettifica.

Le motivazioni
I giudici in punto di diritto richiamano a supporto la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 1686/2016) in base alla quale la norma che disciplina l’attività di liquidazione dell’imposta ha un carattere eccezionale e deve essere utilizzata dal Fisco solo quando le maggiori imposte emergano da un mero controllo cartolare della dichiarazione e quando l’errore sia rilevabile ictu oculi; se invece è necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata occorre un atto d’accertamento esplicitamente motivato che metta in condizione il contribuente di potersi difendere.
Sulla base dell’enunciato principio di diritto il collegio rileva nel caso di specie che l’Ufficio aveva operato un’articolata ricostruzione della vicenda fiscale qualificando in prima battuta la strumentalità della prima dichiarazione , quindi l’ approvazione del bilancio da parte dell’assemblea soci in ritardo e senza ragioni ed infine il carattere novativo della dichiarazione integrativa volto non alla correzione di errori formali o materiali ma all’esposizione per la prima volta di un elemento assente nella dichiarazione originaria.
Pertanto ad avviso della Commissione tale modus operandi non rientra nei limiti dell’articolo 36-bis del Dpr 600/73 in quanto il disconoscimento della perdita scomputata dall’imponibile per l’anno seguente ed il conseguente recupero trovano fondamento da un’analisi critica dei vari atti nel tempo resi pubblici dalla società e non dalla semplice constatazione di errori formali o di liquidazione, attività certamente inquadrabile nell’ambito di un avviso di accertamento di merito adeguatamente motivato.

Ctp Novara, sentenza 167/1/2017

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