Il documento non esibito in sede amministrativa si può presentare in contenzioso
I documenti contabili non prodotti durante la fase istruttoria possono sempre essere utilizzati dal giudice tributario a favore del contribuente nella rideterminazione della pretesa contestata. Intanto l’Amministrazione non può escludere che la loro mancata esibizione nella fase istruttoria consenta poi al contribuente di produrli validamente nella fase processuale. Poi il giudice tributario non ha alcun impedimento nell’esaminarli se la loro mancata esibizione istruttoria non è stata dolosa o comunque in grado di integrare il rifiuto di esibizione. Sono queste le conclusioni emerse dalla Ctr Campania 4669/06/2018 ( clicca qui per consultarla ).
L’accertamento sintetico
A contribuente, a seguito di verifica, l’amministrazione accerta per l’anno 2010 un maggior reddito di 112mila euro rispetto a quello dichiarato per uno scostamento per incrementi patrimoniali non giustificato. Il diretto interessato si oppone ante la Ctp. Il reddito sintetico accertato è illegittimo in quanto sono state allegate al ricorso le contabili bancarie di investimenti effettuati nell’anno 2010 per 70mila euro e dunque deve essere rideterminato in 42mila euro. L’Amministrazione resiste. Il reddito sintetico accertato è stato correttamente determinato in quanto la documentazione comprovante gli investimenti effettuati non è stata esibita nella fase istruttoria e perciò non è ammissibile la sua allegazione nella successiva fase processuale.
La decisione
Il giudice di primo grado rigetta il ricorso introduttivo ma il contribuente non demorde e va in appello. E la Ctr, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il gravame per i seguenti motivi.
•L’Amministrazione, durante la fase istruttoria, oltre ad essere tenuta nell’invito di esibizione dei documenti ad informare il contribuente circa le conseguenze della mancata risposta, deve poi escludere che siffatte preclusioni operino in caso di allegazione successiva in sede contenziosa dei documenti e dei dati a suo tempo non forniti. Questo in quanto l’utilizzazione in sede processuale della documentazione non prodotta nella fase amministrativa rappresenta il giusto contemperamento tra la potestà accertativa dell’Amministrazione e il diritto di difesa del contribuente.
•Il giudice tributario, nella disamina in sede contenziosa dei documenti contabili non esibiti nella fase amministrativa non ha alcun vincolo se emerge che la mancata esibizione non è stata dolosa e/o in grado di integrare il sostanziale rifiuto di esibizione al fine di impedire l’ispezione documentale. Questo in quanto l’effetto preclusivo della disamina in sede processuale della documentazione presentata al momento del deposito del ricorso dei documenti e dei dati a suo tempo non forniti nella fese istruttoria è comunque circoscritto alle sole ipotesi di condotte volontarie.
Ctr Campania, sentenza 4669/06/2018