Il fiduciante può chiedere i danni agli amministratori per condotta fraudolenta
In caso di intestazione fiduciaria di quote di partecipazione al capitale sociale, il fiduciante che lamenti un danno a causa della condotta fraudolenta degli amministratori della società (nella specie, la redazione di una falsa situazione patrimoniale), ha diritto di esperire l'azione individuale di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2395 del codice civile. È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 3656 del 14 febbraio 2018.
Il caso giunto al giudizio della Suprema Corte era quello di una società che aveva azzerato il capitale sociale a fronte di una situazione patrimoniale falsamente redatta dall’organo amministrativo perché esponeva perdite insussistenti.
A fronte dell'azzeramento del capitale, si verificarono, dunque, l'annullamento delle azioni in cui era suddiviso il capitale sociale e la conseguente fuoriuscita dalla compagine sociale dei soci non partecipanti alla ricostituzione del capitale stesso.
Uno di costoro (che aveva sottoposto le proprie azioni a intestazione fiduciaria), venuto a sapere, alcuni anni dopo (a fronte dell'esito di un procedimento penale), della falsità della situazione patrimoniale che aveva provocato la sua fuoriuscita dalla società, convenne dunque in giudizio gli amministratori della società che avevano falsamente redatto la predetta situazione patrimoniale, con l’azione di cui all'articolo 2395 del codice civile. In tale articolo è sancito che hanno diritto al risarcimento del danno il socio e il terzo che dimostrino di essere «stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori».
La Cassazione anzitutto osserva che l'intestazione fiduciaria è la situazione in cui il trasferimento del bene in capo al fiduciario viene limitato dall'obbligo che quest'ultimo assume di ritrasferire al fiduciante il bene oggetto del mandato fiduciario secondo le istruzioni impartite dal fiduciante: la posizione di titolarità del bene fiduciato in capo al fiduciario è dunque soltanto provvisoria ed è meramente strumentale al ritrasferimento di detto bene in capo al fiduciante. In altre parole, l'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali si realizza per effetto del collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno ed efficace verso i terzi, l'altro di natura obbligatoria e efficace solo tra fiduciante e fiduciario, diretto a modificare il risultato del primo negozio.
Secondo la Cassazione il fiduciante è dunque ritenuto legittimato a esperire l'azione individuale di risarcimento di cui all’articolo 2395 del codice civile se gli amministratori, con un loro comportamento fraudolento che provochi l'annullamento delle azioni del fiduciante, impediscano al fiduciario di adempiere al suo obbligo di ritrasferire le azioni al proprio fiduciante.
Una volta svanita la quota di partecipazione al capitale sociale, in virtù dell'azzeramento del capitale stesso, a sua volta indotto dalla redazione di un bilancio falso, sorge pertanto in capo al fiduciante il diritto di vedersi rimborsato il relativo valore. Evidentemente, il danno patito dal fiduciante non deve essere commisurato al valore nominale del pacchetto azionario preesistente all'operazione sul capitale, ma corrisponde al valore delle azioni da accertare al momento dell'azzeramento illegittimo e secondo gli ordinari metodi economici, diretti ed indiretti, di valutazione delle partecipazioni sociali.
Cassazione, I sezione civile, ordinanza 3656 del 14 febbraio 2018