IL FORUM CON L’AGENZIA/1 - Studi di settore, le rimanenze seguono il criterio di competenza
Le rimanenze finali al 31 dicembre 2017 devono essere riportate nei modelli degli studi di settore considerando l’importo secondo il criterio di competenza. Quindi, se una parte delle rimanenze finali non è stata pagata oppure una fattura di acquisto è stata registrata nell’anno successivo, le scorte devono comunque essere riportate nella loro esatta consistenza fisica di fine esercizio.
Questo obbligo deve essere assolto anche dai contribuenti che hanno optato per il metodo della registrazione Iva (articolo 18, comma 5 del Dpr n. 600/73). Non rileva infatti la circostanza che per questi ultimi contribuenti non si applichino i correttivi ai fini dell’analisi di congruità e di coerenza. Si ricorda che nel modello degli studi di settore le esistenze iniziali vanno indicate ni righi F06, 09, 12 e 38, mentre quelle finali si riportano nei righi F07,10 e 13.
Ai fini degli studi di settore quindi le rimanenze devono essere rilevate extracontabilmente considerando l’effettiva consistenza del magazzino alla fine dell’esercizio, indipendentemente dall’avvenuto pagamento o meno. In sostanza anche per i contribuenti minori, l’obbligo dell’inventario non viene meno e devono essere seguiti i criteri previsti dagli articoli 92 e 93 del Tuir.
L’Agenzia precisa che anche il valore delle rimanenze da inserire nel rigo RG38, nel modello della dichiarazione dei redditi, segue le medesime regole e quindi si deve riportare il loro valore complessivo determinato secondo i criteri di competenza. Viene in sostanza precisato che la compilazione del rigo RG 38 è propedeutico e coincidente con il dato delle rimanenze da evidenziare nei modelli relativi agli studi di settore.
Sorprende tuttavia tanto rigore nella inventariazione e rilevazione del magazzino per i contribuenti in regime di contabilità semplificata tenuto conto che il dato è irrilevante ai fini della determinazione del reddito. Evidentemente il ministero non ha voluto discostarsi per le imprese minori dalle regole comuni per la compilazione dei modelli degli studi di settore al fine di giungere alla raccolta dei dati ed informazioni in forma omogenea per arrivare agli «indici sintetici di affidabilità fiscale» introdotti dall’articolo 9 bis del Dl n. 50/2017.
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