Il giudicato favorevole vale anche per il coobbligato
In materia tributaria gli effetti del giudicato favorevole si estendono al coobbligato rimasto estraneo al giudizio a condizione che non si sia nei suoi stessi riguardi formato un altro giudicato, di natura indifferentemente sostanziale o processuale. È quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10217 del 18 maggio 2016 .
La società contribuente impugna l’avviso di rettifica e liquidazione volto al recupero dell’imposta complementare di registro su un atto di cessione di un ramo d’azienda. La Ctr in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio ha ritenuto legittimo l’atto impositivo. Impugna in Cassazione la società contribuente cedente, invocando, tra l’atro l’estensione (ai sensi degli articoli 1306 e 2909 c.c.) degli effetti favorevoli del giudicato formatosi nei confronti della parte cessionaria, che a sua volta aveva impugnato detto atto di rettifica e liquidazione, ottenendone l’annullamento divenuto definitivo.
La Suprema Corte nell’accogliere il ricorso ha confermato il consolidato orientamento di legittimità sul punto (si veda Cass. sentenza n. 26008/13; Cass n. 1589/2006; Cass n. 5725/16). Con riguardo alla solidarietà tributaria, sussistente tra le parti contraenti ai fini dell’imposta di registro ai sensi dell’articolo 57 del Dpr 131/86 , trova applicazione il secondo comma dell’articolo 1306 c.c., in forza del quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio può comunque opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa. Per i giudici di legittimità, invero, detta deroga ai limiti soggettivi del giudicato, a maggior ragione deve sussistere in ambito tributario, considerata l’intrinseca unitarietà della funzione amministrativa di accertamento impositivo.
Limite a detto effetto estensivo del giudicato favorevole al coobbligato rimasto estraneo è che non si sia nei suoi stessi riguardi formato un altro giudicato, indifferentemente di natura sostanziale o processuale; poiché, in tal caso, l’estensione ultra partes trova ostacolo nella preclusione maturatasi con la definitività della sua specifica posizione. Così come è necessario che il giudicato favorevole venga dal coobbligato extraneus invocato in via d’eccezione a fronte della richiesta di pagamento dell’Amministrazione finanzia, non potendo per contro essere invocato a fondamento di istanza di rimborso nell’ambito di un rapporto tributario che, per effetto del pagamento da lui effettuato, deve ritenersi anch’esso ormai definitivo.
Nel caso di specie, pertanto, l’effetto estensivo intersoggettivo ex art. 1306, co. 2, c.c. del giudicato (del tutto indipendente dalla peculiarità delle singole posizioni personali dei coobbligati), è idoneo a far venir meno la pretesa tributaria nei confronti di tutti indistintamente gli intimati, evitando in tal modo l’insanabile contrasto di giudicati che potrebbe altrimenti scaturire dalla mancata applicazione di tale effetto estensivo.
La sentenza 10217/16 della Cassazione