Il giudice tributario non è competente sull’ammissione al 5 per mille della Onlus
La mancata iscrizione della Onlus all’elenco delle associazioni ammesse al «beneficio del cinque per mille» non è opponibile innanzi al giudice tributario, perché la quota del 5 per mille dell’Irpef incassata dall’erario, per effetto della dichiarazione di volontà del contribuente, viene trattenuta non più a titolo di tributo erariale, bensì come somma per cui lo Stato si obbliga, quale mandatario ex lege, a corrisponderla ai soggetti indicati. Pertanto trattandosi di un diritto soggettivo perfetto in capo al soggetto istante va attribuita ratione materiae al giudice ordinario. Così la Cassazione, Sezioni unite, s entenza n. 24964-2017 (Presidenti Rordorf/Di Palma, Rel. D’Antonio) depositata lunedì scorso.
La vicenda. Una Onlus si vede respingere dall’Amministrazione la propria richiesta di iscrizione all’elenco delle associazioni ammesse al «beneficio del cinque per mille» e ricorre allora in Ctp. Ma l’Amministrazione resiste avanzando pregiudizialmente il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie a favore del giudice ordinario.
La Ctp ritiene sussistente la propria giurisdizione ed accoglie il ricorso introduttivo così che l’Amministrazione in appello insiste ancora una volta, ma invano, per il difetto di giurisdizione del giudice tributario. La controversia approda in Cassazione.
La sentenza. La Corte dispone dapprima la trasmissione degli atti al primo Presidente per l’assegnazione della questione di giurisdizione sollevata. Le Sezioni unite, poi, accolgono il ricorso sulla competenza del giudice perché il beneficio del 5 per mille non ha natura fiscale «non essendo qualificabile come entrata tributaria». Infatti il titolo di acquisto della quota del 5 per mille dell’Irpef incassata dall’Amministrazione subisce una “trasformazione” quando il contribuente, con apposita dichiarazione di volontà, si avvale della facoltà di finanziare specifici soggetti operanti nei settori socialmente meritevoli ed inclusi in apposite liste. Per effetto della dichiarazione di volontà manifestata dal contribuente la pretesa tributaria statale si riduce della quota del 5 per mille e il relativo importo viene trattenuto dallo Stato non più a titolo di tributo erariale ma come somma per la quale è obbligato, quale mandatario ex lege, a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente medesimo.
La natura non fiscale della quota del 5 per mille per la quale lo Stato abdica alla propria pretesa acquisitiva a titolo impositivo porta il giudice tributario ad essere escluso dalla competenza ratione materiae. Trattandosi di un finanziamento riconosciuto direttamente dalla legge, per il quale alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l’effettiva consistenza, manifestandosi un diritto soggettivo perfetto in capo al soggetto istante, vi è giurisdizione esclusiva del giudice ordinario