Contabilità

Il leasing operativo va in bilancio

di Franco Roscini Vitali

Sono stati ufficializzati i due regolamenti sui nuovi princìpi contabili internazionali Ias/Ifrs in materia di leasing e ricavi. Sono le più importanti novità dei cinque regolamenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 9 novembre. Un altro rimedia alle conseguenze temporanee dello sfasamento tra la data di entrata in vigore dell’Ifrs 9 in materia di strumenti finanziari e il nuovo Ifrs 17 sui contratti assicurativi che sostituisce l’Ifrs 4. I restanti due regolamenti modificano lo Ias 12 e allo Ias 7 con applicazione dai bilanci 2017: il primo chiarisce come contabilizzare le attività fiscali differite relative a strumenti di debito valutate al fair value, il secondo migliora le informazioni sulle attività di finanziamento.

Il nuovo Ifrs 16, che intende migliorare la contabilizzazione dei contratti di leasing, era molto atteso. Non solo dalle imprese che redigono il bilancio in base agli Ias/Ifrs: il legislatore nazionale, nella relazione al Dlgs 139/15 (destinato alle imprese che redigono il bilancio in base al Codice civile), precisa che è stato mantenuto l’attuale impianto contabile in attesa che si definisca il quadro internazionale e si possa riorganizzare tutta la materia.

L’Ifrs 16 sostituisce operativamente lo Ias 17 al più tardi dai bilanci 2019 e, pertanto, ne consentita (auspicata) l’applicazione anticipata.

Le nuove regole contabili intendono rimediare al fatto che, sino a oggi, parte delle operazioni di leasing non sono rilevate nei bilanci, perché considerate, in base alle regole dello Ias 17, di carattere operativo e non finanziario. Pertanto, non era possibile la comparazione tra bilanci di imprese indebitate per acquisire beni in leasing finanziario e imprese che, seppure indebitate, li acquisiscono con contratti di locazione operativa.

Le nuove regole contabili prevedono, per tutti i contratti di leasing, l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale del diritto di utilizzo del bene e nel passivo della relativa passività finanziaria, dando rilevanza al concetto di “controllo” dei beni. Nel conto economico sono contabilizzati l’ammortamento del diritto d’uso e gli interessi passivi in base alla durata del contratto.

Alcune esenzioni riguardano contratti di durata inferiore a dodici mesi e contratti relativi a beni di scarso valore.

Se il contratto di leasing prevede anche servizi accessori (per esempio, manutenzione), questi possono essere contabilizzati separatamente, anche in base a stime, mentre i canoni variabili, legati all’uso del bene o altro, sono esclusi dal calcolo della passività finanziaria e rilevati nel conto economico in base al principio di competenza.

Le nuove regole contabili modificano tutti i contratti di leasing operativo relativi, per esempio, ad aerei, veicoli, affitti di immobili industriali e commerciali.

La nuova modalità di contabilizzazione potrebbe comportare, per alcune imprese, un incremento dell’indebitamento finanziario con conseguenze su eventuali covenants, clausole contenuti nei contratti di finanziamento. Infine, il principio internazionale detta le regole di prima applicazione.

A questo punto, il legislatore nazionale dovrebbe cambiare, per le imprese che redigono il bilancio in base al Codice civile, la rappresentazione formale in favore della rappresentazione sostanziale, in considerazione anche della disciplina giuridica del leasing contenuta nella legge 124/17 sulla concorrenza.

La Gazzetta Ufficiale Ue del 9 novembre

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