Controlli e liti

Il legato di somme di denaro non sfugge all’imposta di successione

Per la Cassazione gli importi non coincidenti con quelli depositati su conti correnti concorrono a determinare il valore globale netto dell’asse ereditario su cui si calcola il prelievo

di Silvio Rivetti

I soggetti che, in sede di successione, sono stati beneficiati dal testatore di legati relativi a somme di denaro, non coincidenti con quelle specificamente depositate su conti correnti relitti, vedono ricadere tali somme nell’area di applicazione dell’imposta di successione. Non vale, infatti, l’argomento che essi sarebbero esenti da imposta, come i titoli di Stato appositamente ceduti per farvi fronte.

Il caso è oggetto dell’ordinanza 19906/2022 della Cassazione la quale, sposando la recente linea interpretativa dall’agenzia delle Entrate, resa a proposito di un caso simile con la risposta a interpello 577 del 3 settembre 2021 (si veda l’articolo «Dichiarazione di successione con legato pecuniario»), ha risolto la questione controversa come segue.

La vicenda

I ricorrenti, beneficiati ciascuno di somme di denaro nell’ambito di una successione testamentaria, a titolo di legato, avevano impugnato la liquidazione dell’imposta di successione sostenendo che detti importi non dovevano essere considerati come parte dell’asse ereditario, ma come passività dello stesso (ovvero come un “peso” riducente l’asse medesimo, da inserirsi nella dichiarazione di successione nel quadro ED). Essi inoltre sostenevano che tali cifre erano state incamerate grazie alla previa liquidazione di titoli di stato, esenti da imposizione per dettato di legge; e come tali da considerarsi esenti anch’esse.

Le tesi dei contribuenti, già rigettate in entrambi i giudizi di merito, venivano tuttavia respinte anche dalla Suprema corte, alla luce del seguente ragionamento.

Il valore globale dell’asse ereditario

Per la Cassazione il legato di somme di denaro, disposto senza la puntuale correlazione tra le somme attribuite e le giacenze disponibili sui correnti bancari del defunto al momento del decesso, è da intendersi come legato di cose determinate solo nel genere (per costante giurisprudenza civilistica: dalla pronuncia 1483/1969 alla 14482/2017 della Cassazione).

Tale specifica figura di legato è da valida in ogni caso, in base all’articolo 653 Codice civile, sia che il patrimonio ereditario di tali cose ne comprenda al momento dell’apertura della successione, sia che non ne comprenda affatto. Pertanto nell’ipotesi in cui non sia rinvenibile, nel testamento, una chiara indicazione da parte del testatore, circa il fatto che egli intendeva riferire l’oggetto dei legati alle sole disponibilità esistenti nel suo patrimonio al momento della sua morte, ne viene che i legati pecuniari restano sempre validi e costituiscono un diritto di credito che i beneficiati possono vantare verso il patrimonio relitto. In conseguenza di ciò, il valore dei legati di genere concorre a determinare il valore globale netto dell’asse ereditario, su cui si calcola l’imposta di successione in base agli articoli 8 e 43 del Dlgs 346/1990 (Tus), quali grandezze aventi segno positivo (come gli altri beni e diritti che compongono il patrimonio ereditario).

I legati di genere restano così esposti all’imposta di successione, a prescindere dal fatto che essi siano stati in concreto soddisfatti mediante il disinvestimento, dal patrimonio, di titoli di stato esenti, il cui eccezionale regime di detassazione non transita anche al denaro ricavato dalla loro riscossione.

Questo articolo è realizzato da uno degli autori del Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore.

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