Il margine rende conveniente optare per le registrazioni ai fini Iva
La determinazione del reddito in base al criterio di cassa riguarda anche i soggetti che adottano regimi speciali Iva; tuttavia, in alcuni casi, la scelta del metodo contabile da adottare risulta vincolata alle caratteristiche del regime stesso.
Per le operazioni fuori campo Iva, come ad esempio, quelle svolte da tabaccai o rivenditori di giornali e prodotti editoriali, occorre attivare la procedura del «registro incassi e pagamenti» (si veda la grafica) in quanto si tratta di soggetti estranei alla contabilità Iva.
I soggetti che, invece, applicano il regime del margine o regimi di determinazione dell’Iva con il metodo base da base possono scegliere tra i vari metodi proposti dal legislatore. Tuttavia, come suggerito nella circolare 11/E/2017, qualora trovino difficoltà nel determinare i mancati incassi e mancati pagamenti al netto dell’Iva, hanno convenienza ad optare per il criterio delle «registrazioni ai fini Iva». Questi soggetti, come previsto dall’articolo 21, comma 6 del Dpr 633/1972, emettono fattura senza separata indicazione dell’imposta; l’Iva dovuta viene calcolata in un momento successivo a quello di emissione della fattura applicando le regole proprie di ciascun regime. Per determinare il ricavo si deve scorporare l’Iva e, soprattutto quando il corrispettivo è incassato parzialmente, può essere molto complesso. In tali situazioni, la scelta del metodo delle registrazioni ai fini Iva appare senza dubbio più agevole.
Infine, per quanto riguarda le attività agricole connesse rientranti nel reddito di impresa, l’unica a seguire il criterio di cassa è l’agriturismo anche se adotta il regime forfettario.