Il medico forfettario dal 1° luglio può emettere fatture cartacee sotto i 400 euro
In caso di prestazioni professionali
L’esercente l’attività medica in regime forfettario può continuare ad emettere dal 1° luglio 2020 per le prestazioni professionali, la fattura cartacea a norma dell’articolo 21 del decreto Iva, Dpr 633 del 1972, anche in forma semplificata per importi non superiori a 400 euro purché contenga le indicazioni essenziali prescritte dal successivo articolo 21 - bis (data di emissione, numero progressivo, numero di partita Iva del prestatore, estremi anagrafici e codice fiscale del paziente, descrizione del servizio reso, ammontare del corrispettivo, nonché esonero da Iva di cui all’articolo 1, comma 59 della legge 190/2014, qualora dovesse cedere qualche bene strumentale); senza alcun obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi percepiti.
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