Contabilità

Il metodo finanziario per valutare l’impatto contabile «sostanziale» del leasing

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di Pierino Postacchini


Il nuovo principio della rilevazione e della presentazione delle voci patrimoniali secondo la sostanza dell’operazione o del contratto impone l’applicazione del metodo finanziario ai contratti di leasing finanziario, in sostituzione del metodo patrimoniale fino ad oggi applicato. Ciò, nonostante l’articolo 2427, comma 1, numero 22, del codice civile non sia stato abrogato da parte del legislatore. Questa disposizione, infatti, non può produrre effetti nei confronti di un principio generale e sovraordinato come quello descritto nel nuovo articolo 2423-bis, comma 1, numero 1-bis.
Il decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, che modificherà la disciplina sui bilanci indicata nel codice civile a partire dal 1° gennaio 2016, accoglie l’opzione menzionata all’articolo 6, paragrafo 1, lettera h, della direttiva 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale opzione consente al legislatore nazionale di introdurre, al comma 1, numero 1-bis, dell’articolo 2423-bis del codice civile, un nuovo principio di redazione del bilancio, il quale stabilirà che «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto».
Il nuovo comma 1-bis sostituirà l'ormai abrogata disposizione della «funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato», prevista dall’articolo 2423-bis, comma 1, numero 1, del codice civile, estendendone gli effetti, che decorreranno dalla fase di rilevazione delle poste patrimoniali e non più dalla successiva fase di valutazione delle stesse.
Date le premesse, appare evidente come il nuovo principio di redazione del bilancio implicherà delle ripercussioni sulla contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario, ovvero quei contratti che prevedono, sostanzialmente, il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà del bene in capo all'utilizzatore, il quale, al termine del contratto, ha la possibilità di acquisire o meno la stessa proprietà. Questi contratti, al fine di rispettare il principio comunitario indicato nella direttiva 2013/34/Ue e sulla scia dei principi (IAS 17 Leases) e delle prassi contabili internazionali, dovranno essere valutati con il metodo finanziario piuttosto che con quello patrimoniale fino ad oggi applicato, poiché solo in questo modo si terrà effettivamente conto della vera sostanza dell'operazione, ovvero dell'acquisto di un cespite da parte del locatario in seguito ad un finanziamento ricevuto dal locatore.
Nel rispetto del metodo finanziario, il leasing finanziario sarà, quindi, contabilizzato come un vero e proprio passaggio di proprietà del cespite dal locatore al locatario, quindi:
- il locatore, all'atto del contratto di leasing, eliminerà dal proprio bilancio l'immobilizzazione ed iscriverà un credito pari all'ammontare dei futuri canoni che incasserà, al netto dei proventi finanziari. Successivamente, alla scadenza di ogni rata e al momento dell'eventuale riscatto, rileverà il canone di leasing incassato, distinto in quota capitale e quota interessi, che ridurrà, ed infine annullerà, il credito nei confronti del locatario;
- il locatario, dal canto suo, all'atto del contratto di leasing, rileverà il bene fra le immobilizzazioni ad un valore pari al fair value del bene locato o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing. Successivamente, provvederà alla rilevazione del pagamento di ogni singolo canone di leasing diretto a ridurre il debito nei confronti del locatore, differenziando la quota capitale dalla quota interessi e, al termine di ciascun esercizio, effettuerà le opportune scritture contabili di ammortamento del cespite ottenuto mediante contratto di leasing finanziario. Al termine del contratto, qualora esercitasse il riscatto del cespite, il locatario registrerà una scrittura contabile identica a quella del pagamento di un comune canone di leasing, distinguendo sempre fra quota capitale e quota interessi, che annullerà l'intero debito contratto nei confronti del locatore, e provvederà, negli esercizi successivi, alla rilevazione dell'eventuale ammortamento residuo.
Senza dubbio, l'utilizzo del metodo finanziario creerà, negli stakeholders, qualche problema di distinzione, in bilancio, fra cespiti di proprietà ed in leasing, dato che il legislatore non ha ritenuto opportuno identificare questi ultimi in un'apposita voce all'interno della categoria delle immobilizzazioni. Per fronteggiare questo inconveniente, allora, interverrà la nota integrativa, così come indicato al numero 22, comma 1, dell'articolo 2427 del codice civile, la quale dovrà segnalare quali siano i beni immobilizzati, il cui uso è concesso all'utilizzatore mediante contratti di leasing finanziario.
Ragionando ulteriormente sul numero 22, comma 1, dell’articolo 2427 del codice civile, potrebbe generarsi la convinzione che la presenza della locuzione “qualora fossero stati considerati immobilizzazioni” sia un ostacolo alla contabilizzazione dei beni ottenuti in leasing finanziario fra le immobilizzazioni del locatario. Si deve precisare che la citata disposizione non dovrà essere interpretata letteralmente, in quanto subordinata all'applicazione del principio generale indicato al comma 1, lettera 1-bis, dell'articolo 2423-bis del codice civile.
Il paragrafo n.22 è infatti rimasto inalterato poiché una sua modifica avrebbe reso necessario un rinvio al Parlamento per il parere. Il governo ha conseguentemente optato per il mantenimento del testo originario al fine di rispettare la scadenza del recepimento della direttiva.
A conferma di tale interpretazione sulla contabilizzazione del leasing finanziario si deve rilevare che sul tema, le Commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Finanze) della Camera dei deputati, in fase di valutazione della bozza di decreto legislativo n. 171 avevano rilevato delle osservazioni, ipotizzando l'abrogazione del punto 22 della nota integrativa, in quanto inopportuno per effetto della nuova disciplina introdotta dal principio della prevalenza della sostanza dell'operazione o del contratto. Il legislatore, evidentemente, non ha ritenuto opportuno seguire tali consigli per i motivi prima citati, mantenendo, negli utilizzatori del bilancio, un senso di incertezza, colmabile da un'attenta lettura degli articoli 2423-bis, comma 1, lettera 1-bis e 2427, comma 1, numero 22, del codice civile.

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