Diritto

Il nuovo concordato semplificato accelera l’iter di cessione dei beni

È un istituto alternativo che punta a velocizzarela liquidazione

di Giuseppe Acciaro e Alessandro Danovi

Il concordato semplificato introdotto dal decreto legge 118/2021, nonostante i rinvii normativi e il nome dell’istituto, è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa del tutto nuovo, differente e alternativo rispetto al concordato preventivo. Può accedervi l’imprenditore in difficoltà che si sia avvalso della procedura di composizione negoziata, nel caso in cui l’esperto dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma che non è stato possibile risolvere la crisi con gli strumenti negoziali previsti dall’articolo 11 del Dl 118 (concludere una convenzione in moratoria, un contratto o un accordo con i creditori).

A questo punto l’imprenditore può presentare al giudice una proposta di concordato per cessione dei beni se è possibile liquidare celermente il patrimonio senza pregiudizio per i creditori. Si tratta quindi di un istituto alternativo e non anticipatorio del fallimento (com’è invece il concordato preventivo). Ed anche gli obiettivi sono diversi: da una parte introdurre un istituto meno rigido e più in grado di rispondere alla difficoltà degli imprenditori colpiti dalla crisi innescata dalla pandemia, e, dall’altra, evitare la dispersione di valore degli assets aziendali.

Tempi celeri

Seppur rispettando le indicazioni europee di assenza di pregiudizio per i creditori, il legislatore ha notevolmente semplificato e talvolta espressamente eliminato alcune fasi tipiche della procedura concordataria tradizionale (a cominciare dall’apertura) con il chiaro intento di velocizzare la procedura al fine di reimmettere nel sistema economico i beni dell’imprenditore insolvente, evitando che perdano di valore a causa delle lungaggini della procedura fallimentare.

Per l’omologa del concordato semplificato non sono quindi necessari: il voto di approvazione dei creditori, la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati e la fissazione di soglie minime di soddisfazione del ceto chirografario.

Il richiamo al controllo giurisdizionale solo sulla ritualità della proposta (correttezza della procedura di presentazione e della documentazione) porta inoltre a ritenere che il controllo sull’intera procedura sia meno incisivo.

Diritti dei creditori

Questa celerità non limita la tutela dei creditori, anche e soprattutto alla luce della nuova normativa europea che tende sempre più ad attribuire a tale tutela la natura del diritto di proprietà con conseguenti ricadute sulla tutela giurisdizionale.

Il tribunale nomina un ausiliario che deve rilasciare il proprio parere. Il debitore, su ordine del tribunale, deve trasmettere ai creditori la proposta, insieme al parere dell’ausiliario, alla relazione finale e al parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte.

I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata.

In sede di omologazione, il tribunale ha poi, ovviamente, un potere di controllo sul fatto che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e che assicuri un’utilità a ciascun creditore.

LE DIFFERENZE CON IL CONCORDATO PREVENTIVO

Serve il piano di liquidazione
Nel concordato semplificato il debitore deposita: proposta, piano di liquidazione, relazione dell'esperto e parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie. Nel concordato preventivo si deposita: proposta ai creditori, piano di risanamento e attestazione.

Soglie di soddisfazione
Nel concordato semplificato non è prevista una soglia di soddisfazione dei creditori chirografari né un obbligo di soddisfazione integrale dei creditori prelatizi o in misura non inferiore al ricavato dai beni sui quali insiste la prelazione, previo rilascio della relazione dell'esperto

Niente voto dei creditori
Il tribunale può omologare senza il voto dei creditori. Prima verifica: la regolarità del procedimento, il rispetto delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione, l'assenza di pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione e la presenza di un’utilità per ogni creditore

Intervento del tribunale
Rispetto al concordato preventivo, il controllo del tribunale sull'intera procedura sembra essere meno incisivo: il richiamo normativo riguarda infatti solo il controllo sulla ritualità della proposta. Non è inoltre prevista la figura del commissario giudiziale

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