Il plafond esclude lo split payment
L’utilizzo del
Il meccanismo della scissione dei pagamenti che consiste in un particolare sistema di riscossione dell’Iva che sposta sul cessionario (in luogo del fornitore) l’obbligo di versare l’imposta può scattare solo e unicamente se esiste un’imposta da versare. Proprio sotto questo profilo si evidenzia che la stessa Agenzia con la circolare 15/E/2015 ha avuto modo di chiarire che lo split payment riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta documentate con fattura che indichino l’Iva effettivamente addebitata all’ente che lo stesso deve versare all’erario.
Nel caso delle operazioni che si realizzano con l’utilizzo del plafond che per espressa previsione dell’articolo 8 lett. c) del Dpr 633/72 sono da classificarsi tra le operazioni non imponibili, l’Iva non viene esposta perché la stessa non è dovuta all'erario.
Se volessimo approfondire ulteriormente il concetto dovremmo sottolineare che il sistema del plafond non è un sistema di agevolazione degli esportatori abituali, ma è un sistema di derivazione (almeno parziale) dalla normativa Ue che ha il solo scopo di ristabilire per l’acquirente un minimo di neutralità dell’imposta, in particolare quando lo Stato non riesce in tempi brevi a rimborsare l’Iva relativa. I soggetti che ne possono usufruire sono contribuenti che per il fatto di realizzare un numero significativo di operazioni all’esportazione o operazioni assimilate si trovano fisiologicamente a credito verso l’erario con non poche difficoltà finanziarie per i tempi lunghi che, almeno in passato, caratterizzavano l’esercizio del diritto di rimborso.
Questa posizione ha trovato un ulteriore conforto nella circolare Assonime n 18 del 25 luglio 2017 che a tal proposito ha affermato: «Con specifico riguardo alle operazioni non imponibili è da ritenere che non si debba applicare lo “split payment” alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 17-ter quando tali soggetti utilizzano per gli acquisti il “plafond” maturato in qualità di esportatori abituali. Ed invero, in mancanza di una norma o di un orientamento dell’agenzia delle Entrate in materia di “split payment” contrari, si ritiene che fra le operazioni non imponibili espressamente escluse dalla circolare n. 15/E del 2015 rientrino anche quelle in relazione alle quali la non imponibilità deriva dall’utilizzo del “plafond” da parte degli acquirenti di beni o servizi. (...) Non è da trascurare, inoltre, che una soluzione diversa da quella prospettata andrebbe a incidere negativamente su un settore imprenditoriale di estrema importanza a livello nazionale, quello delle imprese esportatrici».
Pertanto anche alla luce del predetto parere di Assonime non resta altro che attendere l’ultima parola dell’Agenzia che dovrebbe confermare questo principio.