Il proprietario del negozio locato sconta il 50% delle spese di risrutturazione del condominio
La risposta è affermativa in quanto, con riferimento alla detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie, non si applicano le limitazioni previste per i fabbricati locati da imprese in relazione alle spese di risparmio energetico (tra l’altro, nel caso di specie, il locatore sembra essere persona fisica e quindi le limitazioni non si applicano nemmeno per l’ecobonus). Per quanto attiene ai lavori su parti comuni di edificio a destinazione mista (abitativa, uffici, negozi, eccetera), come nel caso di specie, la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), compete per i millesimi di proprietà delle parti comuni sia per le unità abitative, sia per quella a destinazione diversa, solo nell’ipotesi in cui l’edificio sia a prevalente destinazione abitativa (oltre il 50% destinato ad abitazione, circolari 57/E e 121/E del 1998). Viceversa, se l’edificio è a prevalente destinazione non abitativa la detrazione, si applica comunque per i millesimi di proprietà delle parti comuni riferite alle sole abitazioni. Pertanto, se si tratta di edificio a prevalente destinazione abitativa, le spese per lavori su parti comuni condominiali consentono l’applicazione della detrazione del 50%, per i rispettivi millesimi, anche ai proprietari di unità a destinazione non residenziale come i negozi (privati o soggetti Irpef, anche esercenti attività commerciale, quali ditte individuali, società di persone), anche se il negozio è dato in affitto a terzi.
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