Il rebus pagamenti per poter rientrare nel piano di dilazione
L’arrivo delle prime comunicazioni con cui Equitalia liquida le domande di rottamazione (articolo 6 del Dl 193/2016) riporta all’attenzione il problema della scelta da fare con il pagamento della rata di luglio. Il debitore è infatti a questo punto a un bivio. Se si versa l’importo in scadenza il mese prossimo, ci si avvale della chance della definizione ma si abbandona per sempre la possibilità di riattivare l’eventuale dilazione pregressa. Questo comporta che se non si porta a termine la procedura di sanatoria, il debito residuo non potrà più essere rateizzato. Se invece non si paga la quota di luglio, si perde per sempre l’opportunità della rottamazione ma si può riprendere il pagamento del piano di rientro precedente. Questa decisione è oggi facilitata dalla formalizzazione del quantum da corrispondere.
Tuttavia, per decidere cosa fare occorre che siano chiariti almeno due punti critici.
La prima questione riguarda l’esatta individuazione delle dilazioni che possono essere riattivate omettendo il versamento di luglio. Secondo le Faq di Equitalia, tutte le rateazioni esistenti alla data di presentazione della domanda restano in vita se si abbandona subito la procedura di definizione agevolata. Diversa è invece la tesi dell’agenzia delle Entrate (circolare 2/E/2017), secondo cui si tratta solo dei piani di rientro esistenti alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del Dl 193/2016). Le due opzioni interpretative producono, a evidenza, effetti molto diversi. Si è dell’avviso che la soluzione corretta sia quella di Equitalia. Ed invero, la norma di riferimento non disciplina unicamente le rateazioni esistenti al 24 ottobre 2016. Queste sono prese in espressa considerazione all’unico fine di stabilire se occorra o meno il pagamento delle rate scadute a fine 2016 come condizione di accesso alla procedura. Ma per esempio non dovrebbe dubitarsi che la sospensione dei pagamenti delle rate, più avanti segnalata, trovi applicazione per la generalità della dilazioni, anche se successive alla suddetta data. Questa interpretazione appare supportata anche dalla lettera del comma 8, lettera c), dell’articolo 6 che dispone che il pagamento della rata di luglio comporta la revoca ope legis della dilazione «precedentemente accordata dall’agente della riscossione», senza alcun riferimento alla data di concessione della stessa. Sul punto dunque occorre una precisazione ufficiale che arrivi in tempo utile per il versamento di luglio.
L’altro problema, non meno urgente, riguarda le modalità di pagamento delle rate maturate nei primi mesi dell’anno. In proposito, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, Dl 193/2016, per le dilazioni comprese nella domande di rottamazione, sono sospese le quote in scadenza fino a luglio. È sufficiente, allo scopo, la mera presentazione della domanda, anche se la procedura non va a buon fine. Ci si chiede quindi in quali tempi debbano essere versate tali rate, nell’ipotesi in cui il debitore decida di non pagare la somma liquidata da Equitalia e di riattivare il piano di rientro precedente.
La risposta più corretta dovrebbe risiedere nell’applicazione analogica dell’articolo 19, comma 3-bis, del Dpr 602/1973, relativo alla cessazione degli effetti di una sospensione giudiziale o amministrativa della dilazione. In tale eventualità, è prescritto che l’importo residuo possa essere dilazionato nel numero di rate non pagate del piano originario ovvero in un nuovo numero di rate, comunque non superiore a 72. Dovrebbe invece escludersi senz’altro l’obbligo del pagamento delle stesse, a luglio, in una unica soluzione.