L'esperto rispondeImposte

Il reddito complessivo da considerare per il superbonus al 90%

Esclusi dal computo i redditi inquadrati nei regimi sostitutivi dell’Irpef come cedolare secca, il reddito dei forfettari o dei minimi o le ritenute alla fonte a titolo d’imposta o i redditi di capitali tassati al 26%

di Marco Nessi

La domanda

La conversione in legge del decreto Aiuti quater introduce una nuova detrazione nella misura del 90% applicabile agli interventi elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, esclusivamente per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Fra i vari requisiti di accesso richiesti per beneficiare della detrazione, però, il fruitore deve possedere un reddito di riferimento complessivo inferiore a 15.000 euro, incrementato sulla base del quoziente familiare. Si chiedono delucidazioni in merito alla composizione del reddito di riferimento del nucleo familiare, in quanto dalla lettura della norma non si evince se in esso vadano ricompresi anche i redditi non assoggettati ad Irpef, quali tra gli altri i redditi oggetto di imposta sostitutiva forfait o i canoni di affitto assoggettati a cedolare secca.
F. T. NO

Stando alla lettera della norma, il reddito di riferimento deve essere determinato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti dalle parti del nucleo familiare di riferimento nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa per il numero di parti stesse. Il riferimento al concetto di reddito complessivo si presta alle seguenti considerazioni:

• il «reddito complessivo» deve essere determinato sommando i redditi di ogni categoria (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e redditi diversi), che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni;

• la nozione di «reddito complessivo» si riferisce ai redditi che sono assoggettati ad Irpef.

Devono quindi ritenersi esclusi dal computo i redditi inquadrati nei regimi sostitutivi dell’Irpef (cedolare secca, il reddito dei forfettari o dei minimi o le ritenute alla fonte a titolo d’imposta o i redditi di capitali assoggettati alla ritenuta d’imposta del 26%).

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