Finanza

Il reddito d’impresa nel regime forfettario va considerato per gli indennizzi del Fir

La risposta a interpello 250 nega la possibilità a chi ha un reddito 2018 complessivo non inferiore a 35mila euro

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di Marco Piazza

Niente indennizzo forfettario dal Fir per i risparmiatori con reddito complessivo Irpef per il 2018 non inferiore a 35mila euro tenendo conto dei redditi d’impresa arti e professioni tassati con il regime forfettario.

Ricordiamo che il Fondo garanzia risparmiatori (Fir) è stato istituito - con l’articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 145 del 2018 - a favore dei risparmiatori coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo dal 17 novembre 2015 al 31 dicembre 2017 (Banca delle Marche, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, CR di Ferrara; CR della Provincia di Chieti Spa; Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca). Le modalità di accesso alle prestazioni del Fir sono contenute nel Dm 10 maggio 2019 (si veda Il Sole 24 Ore dell’11 maggio 2019).

L’indennizzo è determinato nella misura del 30 % del costo di acquisto delle azioni, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100mila euro per ciascun avente diritto. Per le obbligazioni subordinate, il limite è elevato al 95%. I risparmiatori che attestano (sotto la propria responsabilità) di avere patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100mila euro, calcolato con i criteri della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), oppure di possedere un reddito complessivo Irpef inferiore a 35mila euro nell’anno 2018 possono richiedere l’indennizzo in forma forfettaria, con una procedura semplificata e con priorità rispetto agli altri investitori.

L’interpello 250 del 2020 risponde ad un risparmiatore persona fisica, titolare di redditi da pensione, di fabbricati e anche da lavoro autonomo nel regime forfettario (legge 190 del 2014). È proprio quest’ultimo reddito a farlo uscire dal tetto di 35 mila euro. Il dubbio era che il reddito tassato in regime forfettario – essendo soggetto ad imposta sostitutiva e non concorrendo, quindi, alla formazione del reddito complessivo imponibile Irpef - non dovesse essere conteggiato.

Solo dal 2020, infatti - con la riformulazione ad opera della legge 160 del 2019, dell’articolo 1, comma 75, del Dl 190 - è stato chiarito che quando le norme, anche non tributarie, fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali si tiene conto anche dei redditi tassati nel regime forfettario. La risposta 250 (privilegiando l’aspetto sostanziale rispetto a quello formale) afferma che il reddito in regime forfettario prodotto nel 2018 si conteggia comunque nel limite reddituale di 35 mila euro.


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