Il regime agevolato in agricoltura preclude il forfettario per l’altra attività
Coltivatore diretto e geometra
Per espressa previsione normativa, impedisce l'accesso al regime forfetario la fruizione del regime speciale previsto per l’agricoltura, le attività connesse di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto Iva, Dpr 633/1972 (circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E). A ciò si aggiunga che in caso di contemporaneo svolgimento di un'attività agricola in regime speciale e di altra attività d'impresa, l’esercizio di un'attività agricola esercitata nei limiti dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, anche se assoggettata al regime speciale Iva di cui ai richiamati articoli 34 e 34-bis del decreto Iva, non è causa impeditiva all'accesso al regime agevolato per le altre attività d'impresa, arte o professione (in tal senso, si veda la circolare dell’agenzia delle Entrate 10 aprile 2019, n. 9/E). Ne deriva che, nel caso prospettato nel quesito, se l’attività di coltivatore diretto rientra nel regime agricolo agevolato, per quest’attività è precluso l’accesso al regime forfettario. Per l’attività professionale (geometra), invece, il regime forfettario è ammesso.
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