Imposte

Il regime per cassa non rileva costi sospesi di competenza dei futuri esercizi

di Giovanni Petruzzellis


Con la riformulazione dell’ articolo 66 del Tuir il reddito delle imprese minori viene determinato come differenza tra componenti positivi «percepiti» e spese «sostenute» nel periodo d’imposta. Pertanto il principio di cassa prende il posto di quello di competenza.

Nel regime previgente il legislatore si era reso conto, soprattutto per i soggetti di minori dimensioni, che la rilevazione delle fatture da ricevere, e in generale dei costi aventi competenza in due diversi esercizi, rappresentava un onere amministrativo non indifferente. Per tale ragione, con una norma di semplificazione, era consentito, limitatamente alle operazioni di modesta entità e al verificarsi di specifici presupposti, di derogare al principio della competenza temporale.

La norma in questione – abrogata dalla legge di Bilancio 2017 – era contenuta nell’articolo 7 comma 2 lett. a) del Dl 70/2011 e stabiliva che i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta e di importo non superiore a mille euro, fossero deducibili nell’esercizio in cui si riceve il documento probatorio.

Se ad esempio al 31 dicembre il contribuente riceveva una fattura relativa all’utenza telefonica con l’indicazione del costo riguardante in parte l’anno N e in parte l’anno N+1, avrebbe potuto imputare a sua scelta il relativo costo indifferentemente ad uno dei due anni. L’imputazione temporale era collegata al periodo d’imposta durante il quale la fattura di acquisto veniva registrata.

Dal 1° gennaio 2017 il reddito d’impresa deve essere determinato applicando il principio di cassa e non è quindi più necessario rilevare, al termine del periodo d’imposta, i «costi sospesi» di competenza dei futuri esercizi. Pertanto il criterio di imputazione temporale dei costi non è riferibile al momento in cui risulta effettuata la registrazione contabile delle fatture di acquisto (o di altro documento attestante l’entità della spesa), ma unicamente dal momento in cui risulta effettuato il pagamento (fatta salva l’opzione per il criterio delle registrazioni).

Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2017 non avrebbe avuto alcun senso mantenere in vigore la norma che consentiva l’imputazione temporale del costo sulla base della registrazione del documento, essendo venute meno le condizioni che giustificavano l’applicazione di siffatta disposizione. Se l’unico criterio di riferimento coincide, sotto il profilo temporale, con il momento in cui risulta effettuato il pagamento, il contribuente non è più obbligato, come accennato, a rilevare i costi di competenza di due diversi periodi d’imposta. Risultano di conseguenza chiari i motivi dell’abrogazione dell’art. 66, comma 3, del Tuir nella sola parte relativa al terzo e al quarto periodo.

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