Il regime per cassa spetta al cedente
Il diritto alla detrazione Iva sulle fatture emesse da fornitori che agiscono in regime di Iva per cassa sorge, per il cessionario o committente che opera in regime ordinario, all’effettuazione dell’operazione. Anche quando il corrispettivo non sia stato ancora pagato al cedente/prestatore. Anche per gli acquisti di beni o servizi da tali soggetti, quindi, si pone la questione di entrare in possesso del documento in tempo utile per esercitare la detrazione nei nuovi termini previsti dall’articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972 e, quindi, di considerare la tempistica dettata dall’articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997 per l’eventuale regolarizzazione in caso di mancata ricezione della fattura.
Per legge, alcune operazioni sono naturalmente escluse dalla disciplina. Tra esse, quelle con applicazione di regimi speciali di determinazione della detrazione dell’imposta (per esempio, in agricoltura) e quelle soggette all’inversione contabile. Per queste ultime, anche se effettuate da un soggetto che ha aderito all’Iva per cassa, la fattura ricevuta va quindi integrata con applicazione dell’imposta e annotata nel registro delle vendite entro il mese di ricevimento o anche poi, purché entro 15 giorni dalla ricezione e con riferimento al relativo mese (articolo 17, comma 5, Dpr 633/1972). Ai fini della detrazione, la fattura integrata va registrata anche nel registro degli acquisti (articolo 25 del decreto Iva).
Quanto agli acquisti dei soggetti che applicano l’Iva per cassa, in assenza d’indicazioni contrarie, le nuove regole sulla detrazione possono convivere con quelle della speciale disciplina. Per quest’ultima, che il diritto di detrazione sorge all’atto del pagamento al fornitore o, senza pagamento, dopo un anno dall’operazione.
Il tutto, in modo simmetrico a quanto avviene per l’Iva addebitata sulle operazioni attive, la quale diviene esigibile solo al momento dell’incasso del corrispettivo oppure, in caso di mancato incasso, decorso il termine di un anno dal momento d’effettuazione dell’operazione, da determinare in base alle ordinarie regole dell’articolo 6, Dpr 633/1972 (circolare 44/E/2012). Nella fattispecie è fatto salvo l’ulteriore differimento dell’esigibilità qualora il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale.
Per il resto, rimane lo sconcerto per le imprese e professionisti nel dover operare ad “incastro” per esercitare il sacrosanto diritto alla detrazione dell’Iva ed i riflessi non sono positivi nemmeno per il fisco.
Sul Sole 24 Ore di venerdi 12 gennaio è stato correttamente suggerito che le fatture del 2017 ricevute dopo il 16 gennaio 2018, dovranno essere registrate in un apposito sezionale in quanto non potranno partecipare alla liquidazione Iva di dicembre, ma la detrazione sarà esercitata nella dichiarazione annuale; questo salvo un cambiamento di indirizzo da parte delle Entrate . Quindi la comunicazione telematica delle liquidazioni Iva non corrisponderà ai dati effettivi e queste fatture con Iva detratta nel 2017, finiranno nello spesometro del 2018. Ma questo anticipo della detrazione non era stato giustificato per motivi di convergenza con le comunicazioni telematiche?