Il ricorso cartaceo non vincola la controparte
La scelta della costituzione cartacea o telematica di una delle parti non vincola l’altra a fare lo stesso. Questo è il principio contenuto nella sentenza 104/2018 della Ctp di Foggia, sezione 4 (Presidente Pecoriello, relatore Nardelli), depositata lo scorso 5 febbraio.
La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di un contribuente di un’intimazione di pagamento e di tutti gli atti ad essa presupposti, in quanto, in sintesi, non sarebbero mai stati notificati.
La costituzione in giudizio avveniva nella tradizionale forma cartacea.
Si costituiva l’agente della riscossione con modalità telematiche, contestando la fondatezza di tutti i motivi di ricorso.
Il contribuente depositava poi memorie illustrative con le quali, tra l’altro, eccepiva da un lato la tardività della costituzione della controparte in quanto avvenuta oltre i sessanta giorni dalla notifica del ricorso, dall’altro il vizio di questa costituzione perché effettuata in forma telematica. In particolare,si faceva riferimento alla giurisprudenza che riteneva necessario proseguire il processo in forma cartacea nel caso l’avvio del giudizio fosse avvenuto, come nella specie, con questa modalità.
I giudici hanno ritenuto infondate queste questioni preliminari.
Innanzitutto, è stato premesso che la tardiva costituzione del resistente (cioè oltre i sessanta giorni dalla notifica del ricorso) implica solo la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e di chiamare in causa un terzo.
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal contribuente, la produzione documentale dell’agente della riscossione era in ogni caso ammissibile.
È stato poi escluso che le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente possano influenzare quelle del resistente, vincolandolo alle stesse formalità. La normativa, infatti, si limita a stabilire l’obbligo per chi si costituisce telematicamente in primo grado, di proseguire nello stesso modo per i depositi successivi nel medesimo grado di giudizio nonché per la fase di appello, salvo il cambio di difensore.
Oltre al dettato normativo, anche la giurisprudenza di legittimità ha peraltro chiarito che la denuncia di vizi processuali non tutela l’interesse alla regolarità del giudizio, ma garantisce tutela alla parte che abbia eventualmente subito un pregiudizio al diritto di difesa.
L’eccezione in merito ad un mero vizio procedimentale è dunque inammissibile, salvo che la parte non dimostri che dallo stesso derivi una preclusione per la difesa o possa comportare un pregiudizio per la decisione finale del giudice, elementi non presenti nel caso di specie.
La questione oggetto della sentenza è però tutt’altro che pacifica, atteso che si rinvengono alcune pronunce di segno opposto, in base alle quali la costituzione cartacea del ricorrente impone quella cartacea del resistente (sul punto, ad esempio, la stessa Ctp Foggia, sezione 2, sentenza 1981 del 21 dicembre 2017 e la Ctp Reggio Emilia 245/2017).
Per il contribuente il problema non potrà comunque mai porsi in primo grado, ma eventualmente solo in appello.
Ctp Foggia, sentenza 104/4/2018