Il ricorso non è definibile se notificato solo all’agenzia delle Entrate-Riscossione
Nel caso prospettato, così come peraltro statuito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1667/2013, si ritiene che la lite sia definibile a norma dell’articolo 6 del decreto - legge 119/2018, non trattandosi di impugnazione di atto meramente liquidatorio, come invece nel caso di impugnazione di cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatica che riscuote importi dichiarati dal contribuente ma poi non versati. Inoltre, nel caso prospettato, trattandosi di lite su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, l’eventuale definizione della lite pendente comporterà il totale stralcio della sanzione e degli altri importi eventualmente dovuti, come l’aggio della riscossione. Va precisato tuttavia che la definizione delle liti è circoscritta ai processi rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate e che pertanto la definizione è esclusa se il ricorso avverso la cartella è stato notificato solo all’agenzia delle Entrate-Riscossione.
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