L'esperto rispondeControlli e liti

Il ricorso non è definibile se notificato solo all’agenzia delle Entrate-Riscossione

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di Rosanna Acierno

La domanda

Un contribuente impugna presso la Commissione tributaria provinciale una cartella di pagamento, avente a oggetto solo sanzioni collegate al tributo e interessi per tardiva iscrizione a ruolo, in quanto l’ufficio impositore aveva ritenuto già pagato il tributo, cui è collegata la sanzione, antecedentemente all’emissione della cartella. Il ricorso era stato notificato all’agenzia delle Entarte prima del 24 ottobre 2018 e la lite è ora pendente presso la Commissione tributaria provinciale.
Nell’ipotesi in cui la cartella possa essere considerata dall’agenzia delle Entrate “atto impositivo” a norma dell’articolo 6 del decreto - legge 119/2018, e supponendo che, in base a tale premessa, il contribuente decida di proporre istanza di definizione agevolata della lite, si chiede:
1) il valore della controversia è dato dall’importo delle sole sanzioni o dalla somma di sanzioni e interessi?
2) È corretto sostenere che l’importo da pagare per definire la lite sia zero, in quanto il valore della controversia è dato dal solo importo delle sanzioni, in tal caso collegate al tributo?
A.R. – Torino

Nel caso prospettato, così come peraltro statuito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1667/2013, si ritiene che la lite sia definibile a norma dell’articolo 6 del decreto - legge 119/2018, non trattandosi di impugnazione di atto meramente liquidatorio, come invece nel caso di impugnazione di cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatica che riscuote importi dichiarati dal contribuente ma poi non versati. Inoltre, nel caso prospettato, trattandosi di lite su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, l’eventuale definizione della lite pendente comporterà il totale stralcio della sanzione e degli altri importi eventualmente dovuti, come l’aggio della riscossione. Va precisato tuttavia che la definizione delle liti è circoscritta ai processi rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate e che pertanto la definizione è esclusa se il ricorso avverso la cartella è stato notificato solo all’agenzia delle Entrate-Riscossione.

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