Controlli e liti

Il ricorso originario è centrale

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Tra le varie questioni dibattute sul contraddittorio preventivo endoprocedimentale, la rassegna sottolinea che l'eventuale mancato rispetto non è rilevabile d'ufficio ma deve essere contestata nell'impugnazione dell'avviso di accertamento.

La firma

Anche l'eventuale nullità dell'atto per sottoscrizione da funzionario senza delega non può essere prospettata per la prima volta in appello ma, per la particolare natura del processo tributario, deve trovare ingresso solo con l'originario ricorso.

Nel contesto dei tributi regionali e locali, se l'atto di liquidazione o di accertamento viene prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale.

La motivazione

Il Massimario ricorda che l'obbligo motivazionale è soddisfatto ogni qualvolta l'amministrazione ponga il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur.

La mancata indicazione, nell'avviso di accertamento, della norma asseritamente violata non è, di per sé, causa di nullità dell'atto per inosservanza dell'obbligo di motivazione, ove lo stesso indichi i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto difensivo.

La cartella di pagamento che non sia stata preceduta da un avviso di accertamento deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intelligibile, poiché tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'articolo 3 della legge 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'articolo 7 della legge 212 del 2000. Il caso affrontato dalla Suprema corte riguardava una cartella relativa al pagamento di interessi ove non erano menzionati né la decorrenza né il tasso.

Nuove prove in appello

Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di appello concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale. Non si estende, invece, alle eccezioni improprie o alle mere difese e cioè alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili. Nella specie, la Suprema corte ha ritenuto ammissibile in grado di appello la contestazione delle deduzioni documentali del contribuente, effettuata dall'agenzia delle Entrate per la prima volta in grado di appello.

Nella medesima ottica, è stato chiarito che il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale

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