Controlli e liti

Il rigetto delle richieste con una pretesa definita è impugnabile

Il rigetto delle istanze di interpello disapplicativo è sempre impugnabile davanti al giudice tributario

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di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Il rigetto delle istanze di interpello disapplicativo è sempre impugnabile- su base facoltativa - davanti al giudice tributario, in quanto contiene una pretesa definita nell’an e nel quantum. All’opposto, la risposta negativa ad una istanza di interpello ordinaria non è mai impugnabile, trattandosi di un mero parere.

Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione in materia di impugnabilità dei responsi da interpello.L’orientamentoa proposito dell’interpello disapplicativo si è formato in massima parte sulle istanze relative alle società di comodo.

Le vicende portate all’esame della Suprema corte, infatti, si erano svolte in vigenza della disciplina antecedente la riforma introdotta con il Dlgs 156/2015, che ha trasferito le istanze sulle società non operative nell’ambito del cosiddetto “interpello probatorio”.

In ordine all’impugnazione degli interpelli disapplicativi, la Corte ha preso le mosse dal tradizionale orientamento a mente del quale l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’articolo 19, Dlgs 546/1992, ha la sola funzione di individuare i provvedimenti che, se non opposti nei termini, determinano delle preclusioni in capo al contribuente. Ad essi si affiancano, tuttavia, gli atti dell’amministrazione finanziaria che, pur non essendo riconducibili all’elencazione di legge, contengono una pretesa tributaria ben definita nell’an e nel quantum. Con riferimento ad essi, si è dunque affermato che la proposizione del ricorso costituisce una mera facoltà il cui mancato esercizio non preclude in alcun modo la difesa del contribuente nei confronti dell’atto tipizzato immediatamente successivo.

La Cassazione ha pertanto rilevato che il diniego all’istanza di interpello disapplicativo rientra in quest’ultima tipologia di provvedimenti, riconoscendo così alla parte privata la possibilità (e non certo l’obbligo) della tempestiva impugnazione entro la scadenza ordinaria di 60 giorni (Cassazione, 1230/2020). Vale evidenziare, in proposito, come la Cassazione abbia valorizzato, allo scopo, non già l’obbligatorietà o meno dell’istanza, bensì la sola circostanza che il diniego esprima una pretesa tributaria compiuta nei suoi elementi costitutivi (Cassazione 4946/2021). Ciò potrebbe pertanto indurre a ritenere che nell’attuale assetto normativo non solo gli interpelli disapplicativi veri e propri (obbligatori) ma anche quelli probatori e sull’abuso del diritto (facoltativi) potrebbero dare luogo alla predetta facoltà di ricorso.

Al contrario, non possono esservi dubbi sul fatto che le risposte a istanze di interpello ordinarie non siano mai impugnabili, non manifestando una pretesa tributaria ma un mero parere (Cassazione 15457/2019).

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