Controlli e liti

Il rimborso parziale è un provvedimento implicito e va impugnato entro 60 giorni

La Ctr Abruzzo conferma la sentenza di primo grado e ritiene il ricorso inammissibile per tardività

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di Federica Micardi

La mancata restituzione da parte dell’amministrazione di imposte chieste a rimborso integra il rigetto dell’istanza, si tratta cioè di un provvedimento implicito che deve essere impugnato entro 60 giorni. È quanto emerge dalla sentenza 669/6/2021 della Ctr Abruzzo.

La vicenda

Il 1° febbraio 2013 una contribuente ha presentato un’istanza di rimborso Ires della somma complessiva di 6.653 euro di cui 5.424 euro per l’anno di imposta 2010 e 1.229 euro per il 2011. Il 19 dicembre 2014, l’Ufficio ha rimborsato integralmente le somme per il solo anno 2011. Il 24 aprile 2018, la contribuente ha sollecitato il pagamento delle somme da rimborsare per il 2010 e il 20 agosto 2018 l’Ufficio ha rimborsato per tale anno solo la somma di 39 euro invece dei 5.424 euro richiesti.

Con la sentenza 757 del 2019, la Ctp di Pescara ha ritenuto inammissibile il ricorso evidenziando che secondo la giurisprudenza della Cassazione il pagamento parziale del rimborso varrebbe come diniego parziale implicito e, dunque, doveva essere impugnato nel termine di decadenza di 60 giorni (al più decorrente dall’ultimo rimborso del 2018). Secondo l’appellante, invece, il diniego parziale presupporrebbe sempre un provvedimento e non un mero pagamento parziale.

La sentenza di secondo grado

Ora la Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo, con la sentenza 669/6 del 5 ottobre 2021, conferma la decisione di primo grado ritenendo l’appello infondato e confermato l’inammissibilità del ricorso perché tardivo.

La Ctr ricorda che la giurisprudenza della Cassazione identifica nel semplice pagamento parziale un comportamento che ha valore di provvedimento implicito, quindi il mancato pagamento della somma chiesta a rimborso da parte dell’Amministrazione integra un sostanziale rigetto dell’istanza (Cassazione sentenza 27438 del 2008, poi richiamata anche da Cassazione 8195 del 2015).

Per la Ctr si può parlare di provvedimento implicito quando, come in questo caso, il comportamento dell’Amministrazione è univocamente interpretabile come atto di volontà dal contenuto individuabile (l’accoglimento solo parziale della istanza di rimborso, Consiglio di Stato sentenza 6732 del 2020), e ciò a prescindere dalla violazione dell’obbligo della medesima Amministrazione di provvedere in modo espresso sulle istanze dei privati (Tar Catania, sentenza 1866 del 2021). Quindi, essendo ormai decorsi i termini perentori di legge per impugnare tale provvedimento implicito di rimborso parziale, correttamente il ricorso di primo grado è stato giudicato inammissibile per tardività.

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