Controlli e liti

Il rimborso parziale va impugnato entro 60 giorni

Per l’importo residuo non scatta il termine «lungo» previsto per il silenzio-rifiuto

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di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Il provvedimento mediante il quale l’amministrazione finanziaria – a fronte di una istanza di rimborso – si limita a liquidare solo parzialmente le somme chieste in restituzione, costituisce atto di rigetto implicito per la parte relativa all’importo non rimborsato. Pertanto, il contribuente è tenuto a impugnare il provvedimento entro i termini previsti dalla legge, per non perdere il diritto a ottenere il rimborso della parte residua del credito chiesto e non rimborsato. È il principio affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara con la sentenza 757/1/2019 (presidente Scimè, relatore Papa).

Una società presentava, con riferimento agli anni 2010 e 2011, istanza di rimborso della maggiore Ires versata per effetto della mancata deduzione analitica dell’Irap, in base all’articolo 2, comma 1, Dl 201/2011. Nel 2014 l’agenzia delle Entrate rimborsava integralmente le somme richieste per l’anno 2011 ma non quelle per l’anno 2010. Con riferimento a tali somme, la società presentava sollecito di rimborso all’inizio del 2018 e l’Agenzia, in risposta, provvedeva a erogarne una minima parte nel mese di agosto 2018.

Si giunge così a febbraio 2019, quando la società contribuente, ritenendo formatosi il silenzio rifiuto sulle residue somme non rimborsate dall’ufficio per l’anno 2010, presenta ricorso avanti il giudice tributario. La Ctp dichiara il ricorso inammissibile in quanto proposto tardivamente, oltre i termini previsti dalla legge.

I giudici richiamano l’orientamento della Suprema corte (vengono citate le sentenze 23786/2010 e 8195/2015) secondo cui il provvedimento di rimborso parziale emesso dal Fisco deve essere impugnato dal contribuente entro il termine di 60 giorni al fine di non perdere il diritto ad ottenere il rimborso della parte residua del credito chiesto e non rimborsato. Ciò in quanto, proseguono i giudici, il provvedimento di rimborso parziale si configura, per la parte relativa all’importo non rimborsato, come atto di rigetto della richiesta di rimborso originariamente presentata. Infatti, con il rimborso parziale l’amministrazione finanziaria, se da una parte riconosce fondata la domanda di rimborso per una parte del credito, dall'altra parte rigetta la stessa, anche se in modo implicito, in relazione alla parte non rimborsata. Ne consegue che, al fine di vedere riconosciute le proprie ragioni in relazione alle somme non rimborsate, il contribuente è tenuto a presentare ricorso nel termine di 60 giorni dal provvedimento di liquidazione parziale. In questi casi, non è possibile presentare ricorso entro il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 21, comma 2, Dlgs 546/1992, dato che tale termine riguarda le sole ipotesi di rifiuto tacito di rimborso formatosi sull'intera istanza di restituzione originariamente presentata.

Nel caso di specie, concludono i giudici, nel mese di agosto 2018 l’agenzia delle Entrate aveva effettuato un rimborso parziale delle somme relative all’anno 2010, pertanto sarebbe stato onere del contribuente presentare ricorso entro i successivi 60 giorni avverso il correlato diniego tacito.

Il contribuente ha invece presentato ricorso nel febbraio 2019, ritenendo erroneamente di potersi avvalere del termine “lungo” valido per le ipotesi di silenzio rifiuto.

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