Il rinvio dell’Iri spiazza gli acconti
«Tanto tuonò che piovve!». E così dell’Iri (imposta sul reddito delle imprese) ne parleremo il prossimo anno.
Infatti il comma 1063 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, rinvia la decorrenza delle disposizioni contenute nell’articolo 55-bis del Dpr 917/1986 al 1° gennaio 2018. Tale norma prevede la tassazione con la aliquota proporzionale del 24%, in misura identica all’imposta sulle società di capitali, del reddito di impresa delle imprese individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate in regime di contabilità ordinaria; l’opzione è vincolante per un quinquennio.
La tassazione progressiva del reddito in capo all’imprenditore individuale e ai soci si verifica soltanto in presenza di prelievo degli utili. Le riserve di utili formate fino al periodo di imposta 2017 si potranno distribuire liberamente senza tassazione i capo ai soci in quanto già tassate per trasparenza. Invece gli utili formati dal periodo di applicazione dell’Iri e quindi dal 2018 saranno tassati per intero in capo all’imprenditore ed ai soci come reddito di impresa o di partecipazione (non di capitale), con la precisazione che tali somme saranno deducibili dal reddito dell’ impresa.
Gli acconti
Lo slittamento dell’Iri a decorrere dal 1° gennaio 2018 comporta anche un problema per gli acconti Irpef del 2017. Infatti molti contribuenti avevano nel corso del 2017, specialmente in sede di primo acconto quanto non era prevedibile lo slittamento di un anno, rideterminato l’acconto Irpef su base previsionale escludendo o assumendo in misura ridotta il reddito d’impresa. Ciò in quanto nel 2017 non avrebbe avuto un reddito di impresa consistente in quanto avrebbe prelevato utili formatisi in anni precedenti già tassati.
Nella fattispecie quanto meno va scongiurata l’applicazione delle sanzioni per insufficiente versamento dell’acconto in quanto il colpevole non è il contribuente ma il legislatore, anche alla luce del principio di buona fede stabilito dallo statuto del contribuente.
Un caso analogo è stato affrontato dalle Entrate con la risoluzione 176/E/2003. Nella fattispecie era stata prevista in un primo tempo l’esclusione da Irap di particolari contributi regionali in conto esercizio successivamente abrogata. L’Agenzia ha escluso la applicazione delle sanzioni per il minor acconto versato sulla base di una norma vigente al momento del versamento.