Imposte

Il sismabonus per le case ristrutturate diventa al 110% per i rogiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

La risposta a interpello 325 apre al superbonus anche se i lavori sono iniziati prima della sua entrata in vigore. Altre tre risposte su collabenti, villette a schiera e comodati

Il sismabonus “acquisti” (cioè il sismabonus applicato sulle case ristrutturate in chiave antisismica da imprese e rivendute entro 18 mesi da fine lavori) aumenta al 110% se il rogito cade tra 1° luglio 2020 e 31 dicembre 2021, anche se l’impresa aveva avviato i lavori prima dell’introduzione del superbonus. Vanno rispettati i requisiti formali previsti dal superbonus (asseverazioni, compresa la congruità delle spese, e visto di conformità), ma trattandosi di superbonus sismico non serve l’Ape ante lavori quindi è probabile che l’impresa abbia le carte in regola per far sfruttare il superbonus al compratore. È quanto emerge dalla risposta a interpello 325 delle Entrate. La pronuncia ribadisce che l’impresa non è obbligata ad accettare la richiesta di scontare la detrazione in fattura al compratore.

Ma non è l’unico chiarimento pubblicato il 9 settembre dall’Agenzia: ci sono infatti altre risposte a interpello sul superbonus che riguardano le villette a schiera di testa, i fabbtricati collabenti e gli immobili in comodato. Vediamole nel dettaglio.

La villetta a schiera
La risposta a interpello 328 conferma che una villetta a schiera “di testa” può essere edificio funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, e perciò può avere il 110 per cento. La domanda è stata inviata prima della conversione in legge del decreto Rilancio. La risposta precisa poi che il requisito dell’indipendenza funzionale – che tanto farà discutere in concreto – è accertamento di fatto che esula dall’interpello.

L’edificio collabente confinante con l’abitazione principale
La risposta a interpello 326 affronta il caso di un contribuente intende ristrutturare (con riduzione di rischio sismico e miglioramento energetico) la propria abitazione principale e un edificio collabente (F/2) che confina con la casa. La domanda risale a prima della conversione del decreto Rilancio, che ha eliminato il limite dell’abitazione principale. L’Agenzia ammette il 110% anche sull’edificio collabente, con gli stessi limiti propri delle detrazioni ordinarie: quindi, per avere il superbonus nella versione “eco”, occorre che il rudere sia comunque dotato di impianto di riscaldamento, negli ambienti oggetto di lavori agevolati. La risposta ribadisce che vanno rispettati gli altri limiti: il superbonus, perciò, potrebbe non spettare se le due unità (la casa e il rudere) configurano un edificio di un unico proprietario costituito da più unità; se invece le due unità sono funzionalmente indipendenti, il proprietario dovrebbe aver diritto al superbonus con due distinti plafond di spesa, anche se poi le accorperà a fine lavori. Questi due ultimi punti, però, non sono stati affrontati dall’interpello.

L’edificio quadrifamiliare in comodato
Infine la risposta a interpello 327 riguarda il caso di una persona che detiene in comodato un appartamento in un edificio quadrifamiliare e vorrebbe sapere se il superbonus sia limitato all’abitazione principale (non più, dopo la conversione in legge del decreto) e possa agevolare anche la mera tinteggiatura (no, per quello c’è il bonus facciate). Ma il contribuente non ha specificato la struttura e l’assetto proprietario dell’edificio.


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