Il sistema Iva non guarda al valore di mercato
Nel sistema Iva codificato dalla direttiva 2006/112/Ce la base imponibile è pari al corrispettivo pagato al fornitore (articolo 73), senza eccezioni nel caso di operazioni intragruppo o tra parti altrimenti correlate (si veda la sentenza europea C-412/03 Gasaback).
Il criterio del valore di mercato trova applicazione solamente in ipotesi di assenza di un corrispettivo (articoli 74-77, oppure per finalità dichiaratamente anti elusive o evasive (articolo 80: la direttiva 2006/112 consente, infatti, agli Stati membri di parametrare la base imponibile al valore di mercato nel caso in cui, in presenza di legami tra le controparti, una di esse abbia limiti all’esercizio del diritto di detrazione.
La rilevanza esclusiva del corrispettivo è stata più volte ribadita dalla stessa Corte di giustizia Ue, secondo la quale il principio codificato dall’articolo 73 comporta la piena coincidenza tra corrispettivo e base imponibile (sentenza C-317/94 Elida Gibbs), anche nel caso di operazioni intragruppo in cui vi sia una manifesta sproporzione tra corrispettivo pattuito (ed effettivamente versato) e valore di mercato (C-285/10 Campsa Estationes de Servicio Sa), chiaramente sull’assunto che nessuna delle parti abbia limiti alla detrazione e che quindi non vi sia il rischio di una perdita di entrate fiscali.
A livello domestico, queste disposizioni sono recepite – senza sostanziali variazioni – dall’articolo 13 commi 1 e 3 del Dpr 633/1972.
Dall’analisi del contesto normativo e giurisprudenziale, il Vat committee della Commissione europea (working paper n. 923 del 28 febbraio 2017) ha espressamente desunto che gli aggiustamenti effettuati ai fini meramente fiscali da un’amministrazione finanziaria in ragione della violazione della normativa in materia di prezzi di trasferimento non esplicano alcun effetto ai fini Iva.
Tuttavia, sempre secondo il Vat committee, la conclusione può essere diversa nel caso di aggiustamenti compensativi effettuati spontaneamente dal contribuente che possono avere invece rilevanza Iva se:
- non sono effettuati a fini meramente fiscali, ma comportano un’effettiva rettifica dei corrispettivi delle operazioni, con la conseguente erogazione di denaro per regolare la transazione come rettificata;
- inoltre vi sia un collegamento diretto ed identificabile tra la transazione oggetto di rettifica e il successivo aggiustamento compensativo.
In altri termini, il contribuente può estendere gli effetti dei propri aggiustamenti compensativi anche ai fini Iva, recependo gli stessi all’interno della propria contabilità aziendale e rettificando quindi le operazioni sottostanti. In tal caso, sarà necessaria una fattura integrativa o una nota di variazione (ex articolo 26 Dpr 633/1972) con il medesimo regime della operazione oggetto di rettifica (ivi puntualmente identificata), la corretta gestione degli eventuali adempimenti Intrastat e l’effettiva regolazione del corrispettivo come rettificato.