Il subaffitto dello studio del professionista va a «ridurre» il canone di locazione
Sulla base delle indicazioni operative fornite dalla circolare 38/E/2010 (conforme la circolare 58/E/2001), si evidenzia che le spese sostenute da un professionista a titolo di canoni di locazione e parzialmente riaddebitate ad altro professionista per la condivisione del medesimo immobile, di cui il primo è titolare del relativo contratto, non assumono rilevanza reddituale nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo del professionista che le riaddebita; quest’ultimo, tuttavia, le dovrà portare a diretta diminuzione, in pari misura, dal canone di locazione che a sua volta sostiene a titolo principale nei confronti del locatore.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5