Imposte

Il tax planning Irap premia le aziende senza personale

In mancanza di costo del lavoro rileva solo il luogo in cui si trova la sede legale

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di Stefano Vignoli

L’Irap è dovuta alla Regione in cui l’impresa svolge l’attività produttiva, perché non rileva la sua sede legale. In presenza di attività esercitate in più Regioni, l’imponibile va ripartito in funzione delle retribuzioni del personale addetto nei differenti territori. Ma come devono comportarsi le imprese che operano senza l’ausilio di personale (e di collaboratori e associati in partecipazione) con sede legale e fattori produttivi ubicati in Regioni diverse?

La risposta si trova nell’articolo 4, comma 2, del Dlgs 446/1997, secondo cui «si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l’impiego, per almeno tre mesi, di personale».

Il quadro normativo

L’articolo 21 dello stesso decreto legislativo demanda l’individuazione del domicilio fiscale alle disposizioni del Dpr 600/1973; e l’articolo 58 di questo Dpr dispone, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che il domicilio fiscale è da individuare nel Comune dove è situata la sede legale. Ne consegue che, quando non c’è coincidenza tra Regione della sede e di produzione del reddito, bisogna riferirsi alla prima.

Anche le istruzioni al modello dichiarativo Irap 2021, confermano tale conclusione, evidenziando che non occorre procedere al riparto territoriale quando l’attività è esercitata in Regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo senza l’impiego di personale per almeno tre mesi.

Vanno quindi applicate le aliquote Irap previste dalla Regione della sede, che possono variare sensibilmente da altre: si pensi alle maggiorazioni applicate in presenza di deficit sanitario, oltre alle variazioni di aliquota in base ai settori di attività.

Il risparmio fiscale

In effetti, il criterio di collegamento basato sulla sede legale può portare a risultati paradossali. Ad esempio, una società che loca immobili propri (codice Ateco 68.20.01) e con sede a Milano applicherà l’aliquota ordinaria del 3,90% anche se affitta immobili ubicati a Firenze: un’aliquota inferiore a quella dovuta da una società di Firenze con immobili a Milano, che versa invece il 4,82% sulla base dell’aliquota maggiorata richiesta dalla Regione Toscana alle attività immobiliari.

Se si considera che, oltre all’immobiliare, vi sono poi numerose attività che si prestano a essere esercitate senza personale – come nel settore fotovoltaico ed eolico (senza dimenticare le nuove opportunità collegate alla digitalizzazione) – emerge che la scelta della sede legale può avere un impatto fiscale importante per molte imprese. Il risparmio fiscale nel settore delle rinnovabili, ad esempio, è alla base della diffusa scelta di stabilirsi in Trentino, che dopo alcuni anni con “Irap zero”, offre ancora oggi un’aliquota del 2,68% sensibilmente inferiore a quella di altri territori.

In effetti la normativa Irap spinge a politiche di tax planning con effetti distorsivi sulla concorrenza e nell’attribuzione di risorse alle Regioni; anche se – è bene sottolineare – la costituzione o il trasferimento in una Regione diversa da quella di produzione del reddito non dev’essere dettata (solo) da motivi di risparmio fiscale, che possono evidenziare profili abusivi. Sullo sfondo resta però la perplessità di attribuire rilevanza fiscale a un elemento talvolta rappresentato da un semplice indirizzo nella cassetta delle lettere che, in tempi di Pec e fatturazione elettronica, appare ancor più privo di significato.

in sintesi
1. Le regole Irap

L’Irap è dovuta alla Regione in cui l’impresa svolge l’attività produttiva. Non rileva la sede legale. Se l’attività è esercitata in più Regioni, l’imponibile va ripartito in base alle retribuzioni del personale addetto nelle differenti Regioni.

Ma ci sono imprese che operano senza l’ausilio di personale (e di collaboratori e associati in partecipazione) e con sede legale e fattori produttivi ubicati in Regioni diverse (si pensi al settore immobiliare, delle rinnovabili o del digitale).

Secondo l’articolo 4, comma 2, del Dlgs 446/1997, il valore della produzione per le attività esercitate in altre Regioni senza l’impiego, per almeno 3 mesi, di personale si considera prodotto nella Regione in cui il soggetto passivo è domiciliato; ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel Comune dove è situata la sede legale.

2. Il tax planning indotto

La norma rischia di incentivare politiche di tax planning regionale. Anche se la costituzione o il trasferimento in una Regione diversa da quella di produzione del reddito non deve essere dettata (soltanto) da motivi di risparmio fiscale, che potrebbero configurare abuso del diritto.

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