Il trust non ha personalità giuridica, beni impignorabili
Non può essere proseguita l’azione esecutiva avviata illegittimamente nei confronti di un trust e pertanto il giudice che l’ha concessa deve con ordinanza chiuderla anticipatamente d’ufficio. Intanto il trust non dispone di personalità giuridica e costituisce unicamente un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine prestabilito, formalmente intestati al trustee ma gestiti nell’interesse di uno o più beneficiari. Poi il trustee, pur non costituendo un nuovo soggetto giuridico, costituisce l’unico interlocutore legittimato nei rapporti con i terzi. Inoltre, se pure fosse avviato un pignoramento nei confronti del trust per i beni in esso conferiti, l’esecuzione risulterebbe nulla per inesistenza del soggetto esecutato e conseguente mancanza della titolarità nei diritti oggetto di possibile esproprio. Infine il trustee agisce non quale legale rappresentante bensì unicamente quale titolare fiduciario del diritto e pertanto i beni del trust possono eventualmente essere pignorabili solo nei suoi confronti. Così la sentenza n. 2043-17 della Cassazione (Pres. Vivaldi, Rel. De Stefano) depositata ieri.
La vicenda
Una banca, dopo avere ottenuto dal giudice dell’esecuzione un decreto ingiuntivo per agire nei confronti di un trust sui beni immobili in esso conferiti da un suo cliente, che per i debiti originariamente contratti dalla società di cui era amministratore aveva poi concesso a garanzia ipoteca volontaria sui predetti, ne subisce d’ufficio l’annullamento attraverso ordinanza.
Secondo il giudice, infatti, ancorché fosse stato già notificato al trust il precetto, doveva ravvisarsi l’inesistenza del soggetto nei cui confronti agire esecutivamente e l’esecuzione doveva pertanto essere dichiarata non procedibile.
La banca si oppone. Il trust è assoggettabile ad azione esecutiva e dunque la notifica del precetto nei suoi confronti, avvenuta peraltro in persona del trustee, deve ritenersi legittima.
Ma il Tribunale rigetta il ricorso in quanto, a suo dire, il precetto non poteva essere richiesto e notificato nei confronti di un trust, per difetto di legittimazione, ancorché questa fosse avvenuta in persona del trustee.
La sentenza
La creditrice si rivolge allora in Cassazione, che conferma però la legittimità dell’ordinanza di annullamento dell’esecuzione. Secondo la Corte il giudice dell’esecuzione ha correttamente affrontato d’ufficio la questione dell’inesistenza giuridica del trust quale soggetto esecutato, optando correttamente poi per la non proseguibilità del processo esecutivo perché:
a) Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica bensì un semplice insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, gestiti nell’interesse di uno o più beneficiari e formalmente fiduciariamente intestati al trustee;
b) Il trust, non avendo personalità giuridica, ha nel trustee l’unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, con l’effetto non di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto bensì unicamente alla sola istituzione di un patrimonio destinato ad un fine prestabilito;
c) Il trust non può risultare destinatario di un pignoramento avente ad oggetto i beni in esso conferiti, poiché tale esecuzione nell’ordinamento interno sarebbe nulla per inesistenza del soggetto esecutato e conseguente mancanza della titolarità dei diritti oggetto di possibile esproprio;
d) Il trustee resta l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, ma non quale legale rappresentante bensì come titolare che dispone del diritto e pertanto i beni in esso conferiti possono essere pignorabili eventualmente solo nei suoi confronti.
La sentenza n. 2043/2017 della Cassazione
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