Controlli e liti

Il valore della controversia delimita la validità della procura alla lite

La sentenza 2205/2/2020 della Ctp Palermo: è nulla la costituzione in giudizio se il valore della lite supera quanto indicato nel mandato difensivo

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di Filippo Cannizzaro

Il difensore del concessionario della riscossione può difendere l’ente solo nelle controversie tributarie il cui valore della lite rientra nei limiti indicati in procura, pena l’invalidità della costituzione in giudizio. Così la Ctp di Palermo, con la sentenza 2205/2/2020 (presidente Brancato, relatore Frasca).

La vicenda
Un contribuente, dopo aver chiesto ed ottenuto estratto a ruolo, “scopre” di avere a proprio carico debiti derivanti da ruoli di natura tributaria evidenziati da tredici cartelle. Con ricorso depositato nell’ottobre 2018 impugna “al buio” gli atti di cui contesta l’omessa/invalida notifica innanzi la Ctp del capoluogo siciliano.

Parte resistente si costituisce in giudizio a mezzo di proprio funzionario; risponde alle eccezioni sollevate dal contribuente e produce in copia fotostatica i referti di notifica delle cartelle.

Il contribuente replica con memoria e, in via pregiudiziale, contesta la validità della costituzione in giudizio della parte resistente: ritiene illegittima la procura conferita al difensore per sopravvenuta decadenza del Presidente dell’ente che l’aveva conferita, nonché la validità della stessa.

A fronte di tale eccezione il collegio ordina al funzionario di produrre in giudizio la procura alle liti al fine di verificarne la validità, e rinvia la causa al novembre 2019.

La decisione
Il procuratore ottempera all’ordinanza collegiale, ma a seguito dell’esame del documento viene accolta l’eccezione pregiudiziale del contribuente: la procura depositata in giudizio concerne solamente le liti aventi valore di 5 milioni di lire (2.582,28 euro), valore individuato dal rimando di cui all’articolo 12, comma 5 del Codice di rito tributario – ratione temporis applicabile – e poiché il valore della controversia supera ampiamente tale importo, la stessa va ritenuta invalida. Di conseguenza la costituzione in giudizio della parte resistente è nulla e la documentazione prodotta atta a confutare l’eccezione di invalidità di notifica delle cartelle conosciute per il tramite dell’estratto di ruolo non può essere esaminata, con conseguente accoglimento del ricorso del contribuente.


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