Imposte

Il valore in dogana si corregge in base ai prezzi di mercato

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di Massimo Bellini

Gli intrecci tra transfer pricing e Iva coinvolgono anche gli aspetti doganali. L’articolo 85 della direttiva Iva afferma che la base imponibile delle operazioni di importazione deve essere calcolata con riferimento al valore in dogana, determinato in base alla normativa di riferimento. Coerentemente l’articolo 69 del Dpr 633/1972 rinvia alle norme doganali la determinazione dell’Iva all’importazione.

Il metodo base di determinazione del valore in dogana è il valore di transazione realizzato secondo i principi di libera concorrenza, ovvero “depurato” degli eventuali legami tra le parti dell’operazione. Ne consegue che ai fini doganali, in modo simile a quanto avviene ai fini del transfer price, il valore delle transazioni intra-gruppo è ricondotto al valore di mercato. Tuttavia le tecniche previste dalle rispettive normative per la determinazione dei prezzi di trasferimento possono presentare delle differenze.

Negli ultimi anni sia le organizzazioni internazionali che l’agenzia delle Dogane hanno compiuto numerosi sforzi per cercare una sempre maggiore convergenza tra le diverse discipline (fiscale e doganale) che regolano la determinazione dei prezzi di trasferimento. Ad esempio, con il documento dell’Organizzazione mondiale delle dogane (Omd) « Guide to Customs Valuation and Transfer Pricing» (giugno 2015)
e con le circolari 16/D/2015 e 5/D/2017.

La dottrina è concorde nel ritenere che i metodi Ocse di determinazione del transfer pricing possano costituire dei validi supporti probatori anche ai fini del valore in dogana. In particolare la documentazione relativa al transfer pricing può essere utilizzata in sede di dichiarazione doganale di importazione al fine di ottenere accettazione del valore delle merci, così come il riconoscimento degli aggiustamenti può favorire la rettifica del prezzo delle merci.

Gli aggiustamenti di transfer pricing potranno essere gestiti ai fini doganali con due metodi alternativi.

Dichiarazione incompleta, che prevede la determinazione di un valore doganale provvisorio. Questa metodologia presenta, però, delle difficoltà dal punto di vista operativo in quanto richiede l’integrazione dei dati e documenti in momenti successivi all’importazione e maggiori costi per le pratiche amministrative oltre che per gli interessi da corrispondere in dogana.

Forfettizzazione (denominato ora semplificazione) che prevede di concordare con le dogane un valore forfettario per le merci da importare. Questo valore potrà essere determinato sulla base dei principi della transfer pricing policy ma, evidentemente, potrà discostarsi dal prezzo effettivamente pagato per le merci.

Come precisato dalla circolare 5/D/2017, la determinazione forfettaria del valore non può che avere valenza pro-futuro e solo sulle importazioni a differenza degli aggiustamenti di transfer pricing che potrebbero essere fatti anche con valenza retroattiva. La dichiarazione incompleta, invece, resta la soluzione applicabile per le esportazioni.

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