Il versamento parziale salva dall’illecito
Se entro oggi il contribuente versa una somma parziale del debito Iva 2018 così da scendere sotto i 250mila euro non commette reato.Se invece tale parziale pagamento viene eseguito successivamente, il delitto è comunque consumato.
Tuttavia il reato non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, sia estinto mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione, adesione o ravvedimento operoso.
Il contribuente, quindi, per estinguere il reato ha dunque tre strade prima dell'apertura del dibattimento di primo grado:
●corrispondere le somme dovute beneficiando del ravvedimento operoso;
●eseguire il pagamento a seguito dell'avviso bonario dell'agenzia delle Entrate;
●eseguire il pagamento a seguito della ricezione della cartella da parte di dell’agente della riscossione.
Nel caso in cui l'interessato avvia un piano di rateizzazione (ad esempio in seguito alla ricezione dell'avviso bonario o della cartella di pagamento), ai fini della non punibilità del reato, l'integrale pagamento deve avvenire entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Va da sé che risulta del tutto irrilevante l'eventuale regolarità nei pagamenti delle rate, poiché è necessaria l'estinzione del debito complessivo.
Se all'apertura del dibattimento di primo grado il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateazione, è concesso un termine di 3 mesi per eseguire i residui versamenti. Il giudice ha poi la facoltà di prorogare tale termine di ulteriori 3 mesi.
Ne consegue così che il contribuente in tre ovvero massimo sei mesi dovrà estinguere integralmente il debito a prescindere dal piano di rateazione iniziato.
Si ricorda poi che in base alle modifiche apportate dalla legge n 157/2019 di conversione del Dl 124/2019, al reato di omesso versamento Iva non trova applicazione il neo introdotto istituto della confisca per sproporzione e quindi il relativo sequestro preventivo.
Tuttavia resta ferma l'applicazione delle vigenti norme (articolo 12 bis del decreto legislativo 74/2000) in base alle quali in caso di condanna per un delitto fiscale è obbligatoria la confisca del profitto del reato con la conseguenza che le Procure possono procedere preventivamente al sequestro dei beni stessi
Nel caso in cui una parte del debito Iva sia stata pagata (anche a rate) la misura cautelare potrà interessare solo l'importo residuo altrimenti si verificherebbe una illegittima duplicazione.