Il versamento della ritenuta segue l’anno di fattura
L’opzione per il cosiddetto «criterio delle registrazioni» (articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973) fa sì che la data di registrazione del documento coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. La fattura attiva registrata il 31 dicembre 2018 concorre, pertanto, alla determinazione del reddito del medesimo anno, a prescindere dalla data di incasso effettivo. Al contrario, per quanto riguarda l’applicazione della ritenuta da parte della società mandante, tale obbligo sorge unicamente alla data di effettivo pagamento della fattura. Ne consegue che la fattura pagata a gennaio 2019 comporta il versamento della ritenuta d’acconto e la relativa certificazione nel medesimo anno.
Considerazioni specifiche devono invece essere svolte relativamente alle modalità di scomputo della ritenuta subita da parte dell’agente. Con i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 5 del Dl 193/2016 è stata, infatti, modificata la lettera c), comma 1, dell’articolo 22 del Tuir, Dpr 917/1986) con la previsione che le ritenute a titolo di acconto operate «nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione», possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi stessi o, alternativamente, dall’imposta relativa all’anno in cui sono state operate. Nel caso descritto dal lettore, è pertanto possibile procedere allo scomputo nel 2018 delle ritenute subite con riferimento alle fatture emesse e incassate nel 2018, nonché a quelle emesse nel 2018 e incassate entro il 30 settembre 2019 (termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, che, probabilmente, sarà prorogato al 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre 2019). Se la società mandante è in regime ordinario, la deduzione del costo avverrà secondo il principio di competenza, cioè nell’anno 2018.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5