Illegittimo l’avviso di liquidazione senza la sentenza
È illegittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro che si limita ad indicare il numero e la data della sentenza cui fa riferimento, senza però allegarla. Si tratta di una violazione del diritto di difesa, poiché il contribuente, per la ricerca di tale documento, sottrae del tempo utile previsto per legge per l’impugnazione. A fornire questo chiarimento è la Cassazione con l’ordinanza 29402/2017 di ieri.
L’agenzia delle Entrate ha notificato a uno studio associato un avviso di liquidazione di imposta di registro per la registrazione di una sentenza del Tribunale. Il contribuente ha proposto ricorso contro la pretesa eccependo un vizio di motivazione perché al provvedimento non era allegata la sentenza cui faceva riferimento, in violazione dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente.
La Ctp ha accolto il gravame, ma la decisione è stata riformata in appello. Così lo studio ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, un’errata applicazione della norma.
Innanzitutto, la Suprema corte ha rilevato che l’articolo 7 dello statuto prevede l’obbligo di allegazione dei documenti non conosciuti dal contribuente, al fine di garantirgli il pieno e immediato esercizio della facoltà difensiva. In mancanza dell’allegato, infatti, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare il provvedimento.
Tali principi sono applicabili anche per l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, il quale, quindi, se fa riferimento a una sentenza, quest’ultima deve essere allegata.
La mera indicazione del numero e della data della sentenza civile non sono sufficienti, poiché non consentono al contribuente l’immediata comprensione dell’oggetto della pretesa.
La decisione assume rilievo poiché evidenzia che anche la mera ricerca di documenti presupposti alla pretesa, comporta una “perdita” di tempo utile per l’impugnazione. I giudici di legittimità rilevano che questo tempo è concretamente sottratto ai 60 giorni previsti per la proposizione del ricorso.
Il principio si potrebbe effettivamente applicarsi ad una ampia casistica (accertamenti Imu o Ici, medie di settore, Omi, eccetera).