[1] I. La Candia e A. Giannelli, Investment management exemption: un'opportunità con qualche ombra di troppo, Fiscalità & Commercio Internazionale, n. 5/2023, pag. 27-35. L'articolo riassume gli effetti della disciplina in esame come segue: «[i]l nuovo regime - noto anche come investment management exemption - definisce in primis le condizioni a cui asset manager si considera "indipendente" dal veicolo di investimento estero, non potendone così configurare una stabile organizzazione "personale" in Italia. In aggiunta, la novella esclude, al ricorrere delle medesime condizioni, la sussistenza di una stabile organizzazione "materiale" del veicolo di investimento estero presso i locali di un'impresa residente (in buona sostanza, la norma introduce, al ricorrere delle condizioni normativamente previste, una presunzione di "indisponibilità" della sede fissa d'affari)».
[2] L'articolo 1, comma 255, lettera b), legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha integrato l'articolo 162 del Tuir attraverso la modifica del comma 6 e l'inclusione dei commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies. L'articolo 1, comma 255, lettera c) ha modificato l'articolo 162 del Tuir attraverso l'inclusione del comma 9-bis. Si vedano, L. Rossi, Investment Management Exemption una spinta all'industria se modificata ed accompagnata da necessari chiarimenti, Diritto Bancario, 7 dicembre 2022; W. Criminisi, S.O. personali di veicoli di investimento esteri: al via la Investment Management Exemption, Il Fisco, n. 3/2023, pag. 252-256; I. La Candia e A. Giannelli, Investment management exemption: un'opportunità con qualche ombra di troppo, Fiscalità & Commercio Internazionale, n. 5/2023, pag. 27-35; D. Avolio e G. Barbagelata, Investment Management Exemption sotto la lente di Assonime per arginare possibili contestazioni, Il Fisco, n. 18/2023, pag. 1753; L. Rossi, M. Ampolilla, A. Tardini, Il decreto attuativo dell'Investment Management Exemption: una vera spinta per la private equity industry e non solo, Bollettino Tributario, n. 22/2023; C. Galli, Investment Management Exemption pronta alla prova sul campo, Il Fisco 15/2024, pag. 1402-1408; Assonime, circolare n. 10 del 6 aprile 2023.
[3] La circolare, par. 2.1., pagg. 6 e 7, richiama le considerazioni svolte dalla Relazione illustrativa al decreto Ime e sottolinea che: «oggetto degli investimenti devono essere gli strumenti finanziari, anche derivati, comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti, nonché i crediti». C. Galli, Investment Management Exemption pronta alla prova sul campo, Il Fisco 15/2024, pag. 1408 osserva come la formulazione letterale dell'articolo 162 del Tuir precluda l'applicazione della Investment Management Exemption alle strutture di investimento che investono in beni immobili. Nondimeno, l'autore, in modo condivisibile, sostiene che la presunzione assoluta possa trovare applicazione rispetto a strutture di investimento che effettuano investimenti a contenuto immobiliare realizzati attraverso la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari (es. investimento in partecipazioni in società immobiliari o in quote di fondi immobiliari italiani che, a propria volta, investono in beni immobili).
[4] L'articolo 1, comma 4, del decreto prevede che: «[a]l fine del computo dell'ammontare della partecipazione di cui al comma 2, lettera c), n. 1) [20 per cento], sono escluse le partecipazioni prive di diritti amministrativi. L'applicazione della soglia del 20 per cento è temporaneamente sospesa quando il veicolo d'investimento raccoglie capitale aggiuntivo ovvero riduce il capitale esistente, purché la sospensione non sia superiore a 12 mesi. Dal momento in cui il veicolo avvia le attività di liquidazione del patrimonio, al fine di rimborsare le quote o azioni agli investitori, la predetta soglia non dev'essere applicata». La circolare, par. 2.1. pag. 8, nota 4 precisa che al fine del computo dell'ammontare della partecipazione devono essere tenute in considerazione le partecipazioni detenute da soggetti legati da "stretti legami" (così come definiti dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). La circolare, par. 2.1. pag. 8, nota 3 precisa, inoltre, che: «nel caso di strutture Master/Feeder, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre guardare all'investitore seguendo un approccio look-through».
[5] Ex multis Assonime, Nota tecnica di Assonime nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (AC 643/bis), 5 dicembre 2022; L. Rossi, Investment Management Exemption una spinta all'industria se modificata ed accompagnata da necessari chiarimenti, in Diritto Bancario del 7 dicembre 2022; R. Russo - R. Papotti, The Italian Investment Management Exemption: A New Dawn for Asset Management in Italy?, in Kluwer International Tax Blog, 13 gennaio 2023; W. Criminisi, S.O. personali di veicoli di investimento esteri: al via la Investment Management Exemption, Il Fisco, n. 3/2023, pag. 252.
[6] Ai sensi dell'articolo 2.4 del Provvedimento: «[p]er servizi, prestati dai soggetti indicati nei punti 2.2. e 2.3. nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo Gruppo, devono intendersi: a) i servizi di gestione degli investimenti; b) i servizi connessi e strumentali all'attività di gestione degli investimenti; resi in nome o per conto del Veicolo, o delle sue Controllate».
[7] P. Falchi, Investment Management Exemption, tagliano il traguardo le norme attuative, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi Plus, n. 13 - 18 marzo 2024.