Con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, Dlgs 23/2011 nella parte in cui non prevede l’esonero dall’Imu per gli immobili occupati abusivamente e per i quali sia stata presentata denuncia in sede penale. Con questa pronuncia la Corte Costituzionale ha di fatto esteso retroattivamente la portata dell’articolo 1, comma 81, legge 197/2022, che ha introdotto dal 1° gennaio 2023 l’esonero dall’Imu per gli immobili occupati abusivamente, aprendo la strada ai rimborsi delle annualità pregresse.
Il presupposto dell’Imu: la nozione di «possesso»
Prima di affrontare la questione sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, occorre partire dal presupposto dell’Imu che è costituito dal «possesso» di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni), ad esclusione dell’abitazione principale (e fattispecie assimilate) salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (articolo 1, comma 740, legge 160/2019).
Per comprendere il significato di possesso utilizzato dal legislatore è necessario poi ...
Argomenti
I punti chiave
- Il presupposto dell’Imu: la nozione di «possesso»
- L’orientamento giurisprudenziale sugli immobili occupati abusivamente
- L’intervento legislativo di fine 2022
- L’intervento della Cassazione del 2023: la rimessione alla Consulta
- La sentenza n. 60/2024 della Corte Costituzionale
- I riflessi sull’attività di controllo e sulla gestione delle istanze di rimborso