Impatriati, altri 5 anni di agevolazioni fiscali per i controesodati
Le Entrate confermano a un contribuente controesodato la possibilità di estendere i benefici
L’agenzia delle Entrate, con una risposta a interpello ancora inedita, ha confermato a un contribuente “controesodato” la possibilità di estendere il beneficio fiscale per altri cinque anni. Il contribuente aveva fruito degli incentivi fiscali per il rientro dei cervelli (legge 238/2021) fino al 31 dicembre 2015 beneficiando, successivamente, del regime di favore degli impatriati (di cui all’articolo 16, del Dlgs 147/2015) per ulteriori cinque anni.
Sebbene la risposta sia solo al contribuente e al caso oggetto dell’interpello, questo esito fornisce un’importante indicazione su un tema critico per tutta la popolazione dei controesodati. Il dubbio circa la possibilità di accedere all’estensione del regime fiscale di favore da parte dei controesodati per un ulteriore quinquennio (2021-25) sorgeva dal tenore letterale della norma (l’articolo 5, comma 2-bis, del decreto Crescita) che, nell’elencare i requisiti soggettivi (e quindi i destinatari) di accesso all’estensione, non conteneva alcuna precisazione o riferimento alla popolazione dei controesodati.
Grazie a questo chiarimento l’Agenzia consente così di avere un quadro più completo circa l’ambito soggettivo di applicazione. In particolare, oltre a confermare l’estensione del beneficio per ulteriori cinque anni ai controesodati, l’amministrazione ha altresì ribadito – come già previsto nella normativa di riferimento – che tale estensione non può essere richiesta:
- dagli sportivi professionisti;
- da coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019;
- dai cittadini italiani rientrati alla data del 29 aprile 2019, che non siano stati iscritti all’Aire nel periodo in cui si qualificavano non residenti in Italia;
- dai constroesodati che, pur avendo esercitato l’opzione ex articolo 16, comma 4, svolgono attività d’impresa sul territorio italiano (limitatamente ai redditi d’impresa);
- dai cittadini extra-comunitari.
Tra le esclusioni sopra riportate – e come già previsto dall’articolo 5, comma 2-bis, del decreto Crescita – è importante sottolineare come l’omessa iscrizione all’Aire per i controesodati rappresenti un elemento ostativo all’estensione del citato regime fiscale, nonostante questo adempimento non fosse incluso né tra quelli richiesti ai fini dell’accesso al beneficio fiscale ex legge 238/10, né tra quelli richiesti ai fini dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del Dlgs 147/15. Anche le altre esclusioni appaiono in linea con il dato letterale della norma, confermando un ambito soggettivo “ristretto” dell’opzione di estensione.
Si ricorda che l’esercizio dell’opzione è subordinato al versamento di:
a) un importo pari al 10% del reddito di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo prodotto in Italia e oggetto dell’agevolazione, relativo al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il contribuente, in tale momento, soddisfa i seguenti requisiti:
● ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo,
● o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.
b) un importo pari al 5% del reddito di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo prodotto in Italia e oggetto dell’agevolazione, relativo al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il contribuente, in tale momento, soddisfa i seguenti requisiti:
● ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo,
● e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio, pena la restituzione dello stesso fruito senza l’applicazione di sanzioni.