La domanda
Si chiedono chiarimenti in merito alla proroga quinquennale dell’agevolazione dell’imposizione al 50% per i lavoratori impatriati (Dlgs 147/2015, Dl 34/2019 e legge 178/2020). Per ottenerla è necessita versare mediante F24, un’imposta forfettaria dell’importo pari (nel caso nostro) del 10%, sui redditi percepiti l’anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. L’eventuale carenza del versamento o ritardo non è sanabile. Cosa si intende con “redditi percepiti”? Nel caso di un lavoratore dipendente sono da conteggiare come redditi percepiti, oltre tutti gli stipendi lordi, anche le seguenti poste: il Tfr liquidato; l’offerta conciliativa ex articolo 6 del Dlgs 23/2015; l’importo a titolo di incentivo all’esodo; l’importo a titolo di corrispettivo della transazione novativa e generale (ex articolo 1965 del Codice civile); l’indennità sostitutiva del preavviso?
E. Q. - Cuneo
In merito alla richiesta contenuta nel quesito si rileva quanto segue. Il comma 2-bis dell’articolo 5 del Dl 34 del 2019, introdotto dall’articolo 1, comma 50 della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), in presenza di alcune condizioni, permette ai soggetti rientrati in Italia fino al 29 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 beneficiavano delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 di prolungare di altri cinque anni il diritto ad usufruire della tassazione agevolata. ...



