Imposte

Impatriati, il requisito dell’iscrizione Aire allarma i lavoratori

La reintroduzione può ridurre gli spazi per fruire della detassazione

di Mauro Pizzin

Lavoratori impatriati in allarme: dopo l’estensione del regime introdotto dall’articolo 1, comma 50, della legge 178/2020 (Bilancio 2021) il timore, in particolare, è che crei ostacoli alla fruizione del beneficio fiscale l’introduzione di restrizioni basate su criteri non previsti dalla lettera della norma e la reintroduzione del requisito d’iscrizione all’Aire, superato a suo tempo dal decreto Crescita (Dl 34/2019).

Si ricorda che la legge 178 ha previsto per i soggetti tornati in Italia entro il 29 aprile 2019 la possibilità di usufruire per altri cinque anni della tassazione al 50% sul lavoro dipendente e autonomo pagando un importo pari al 10% dei redditi già oggetto dell’agevolazione nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano almeno un figlio minorenne, o siano diventati proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale sul territorio nazionale dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, oppure ne divengano proprietari entro 18 mesi. L’importo è ridotto al 5% del reddito in presenza di almeno tre figli minorenni al momento dell’opzione e di acquisto di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.

La legge di Bilancio in materia di requisiti soggettivi fa riferimento a persone fisiche iscritte all’Aire o cittadini di Stati Ue: una disposizione che alla lettera non sembrerebbe di ostacolo, anche in mancanza della formalità Aire, alla fruizione del beneficio, dal momento che i cittadini italiani appartengono a Stato Ue (si veda l’articolo).

La preoccupazione per una lettura in senso restrittivo della norma, tuttavia, persiste e a farsene portavoce è il Gruppo Controesodo, che rappresenta gli oltre 10mila “cervelli” impatriati. «Ci si aspetta - fa sapere l’associazione - che non siano introdotte restrizioni arbitrarie basate sull’anno di rientro in Italia, perché ciò sarebbe contrario alla ratio di favorire il radicamento di capitale umano, non trova nessun riscontro nella norma e vanificherebbe l’impegno profuso dalla politica nell’approvarla. Parimenti, si auspica che si possa adottare un’interpretazione che consenta anche ai non iscritti Aire di accedere alle misure per il radicamento».

Si auspica, quindi, un’apertura in via interpretativa delle Entrate, nel senso che il requisito formalistico della mancata iscrizione Aire venga superato dimostrando di essere stato residente estero in base a una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni.

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