Impianto fotovoltaico, la chance del bonus Sud quando è investimento iniziale
Si ritiene agevolabile l’acquisto eseguito congiuntamente ad altri beni
L’attuale contesto economico ha accresciuto l’interesse per le energie rinnovabili e in particolare per il tema della realizzazione da parte di imprese di investimenti produttivi in impianti fotovoltaici; il tutto allo scopo di comprendere se e in che misura sia possibile fruire di forme di agevolazione per tali impianti, con un focus particolare per il bonus per investimenti nel Mezzogiorno previsto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Ipotesi di ammissibilità ad agevolazioni di un impianto fotovoltaico
Bisogna preliminarmente evidenziare che la realizzazione di un impianto fotovoltaico non necessariamente realizza i presupposti per essere agevolato con una delle diverse misure di aiuto attualmente fruibili. Il tutto in quanto lo stesso può essere classificato tanto come bene immobile che come bene mobile. Ebbene, solo nel secondo caso (bene mobile) sarà possibile valutare l’ammissibilità ad una forma di incentivazione della realizzazione di un impianto fotovoltaico.
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato in modo esaustivo le differenze fra le due casistiche sopra illustrate all’interno della circolare n. 36/E/2013. Sulla scorta di questa analisi, gli impianti fotovoltaici sarebbero qualificabili come beni immobili quando:
a) costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10;
b) risultano posizionate sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per esse sussiste l’obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto, al termine della loro installazione.
Viceversa, gli impianti fotovoltaici sono da considerarsi beni mobili quando soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
b) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
c) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.
La rilevanza dell’impianto fotovoltaico ai fini della Sabatini
La realizzazione di impianti fotovoltaici è una fattispecie contemplata da diverse norme di agevolazione.
Ad esempio, quella disciplinata dall’art. 2 del Dl 21 giugno 2013, n. 69, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, (c.d. Sabatini).
L’incentivo si traduce in un aiuto destinato a sostenere le MPMI (micro, piccole e medie imprese), senza esclusione di settore, fatta eccezione per i comparti delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007). L’agevolazione premia l’acquisto di beni strumentali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware, o immateriali, come software e tecnologie digitali, a uso produttivo), anche se eseguiti attraverso leasing finanziario.
Ebbene, la norma in argomento contempla chiaramente l’acquisto agevolato di impianti fotovoltaici. Al riguardo, sono illuminanti due particolari FAQ ministeriali cui è stato risposto in questi termini:
FAQ 6.2 E’ ammissibile l’acquisto di un impianto fotovoltaico?
Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia e per le imprese agricole (cfr. FAQ 6.22), per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto fotovoltaico, per le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia l’acquisto di un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all’attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento.
Ciò premesso, l’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.
(Art. 5, Dm 27 novembre 2013 - P.to 6, Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)
FAQ 6.3 Che cosa si intende per investimenti ad uso produttivo?
Sono gli investimenti funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa e correlati all’attività stessa.
(Art. 5 ,Dm 27 novembre 2013 - P.to 6, Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)
La rilevanza dell’impianto fotovoltaico ai fini del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali ex Legge n. 160/2019
La legge di Bilancio per il 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto un bonus fiscale per tutti gli investimenti in beni strumentali.
L’agevolazione si atteggia diversamente a seconda dei beni oggetto di acquisto.
In particolare, per i beni materiali tecnologicamente avanzati (inclusi nell’Allegato A, alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:
● 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
● 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Tutti gli altri investimenti in beni strumentali materiali, diversi da quanto sopra, godono invece di un credito d’imposta nella misura del 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.
Si ritiene che, stante il parametro operativo dell’agevolazione per l’acquisto di beni strumentali, risulta certamente agevolabile ai sensi della normativa in argomento anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico che sia inquadrato come “impianto” (bene mobile).
La rilevanza dell’impianto fotovoltaico ai fini del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
Più articolata risulta la valutazione dell’ammissibilità di un impianto fotovoltaico ai fini del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno ai sensi dell’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
La norma, nel dettaglio, dispone il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali realizzati nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise e Abruzzo. Detto bonus è riconosciuto nella misura pari al 45% nel caso di piccole imprese, del 35% per le medie e del 25% per quelle di grandi dimensioni (Molise e Abruzzo scontano, invece, rispettivamente il 30%, il 20% e il 10%).
Sono agevolabili i soli acquisti di macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.
Ebbene, secondo una parte della dottrina, ai fini dell’agevolazione in argomento non sarebbe elegibile un investimento consistente in un impianto fotovoltaico. Stando a tale opinione, l’acquisto di un impianto fotovoltaico sarebbe escluso prima di tutto perché non rispetterebbe il requisito di “investimento iniziale” dettato come condizione dalla norma di agevolazione.
Nel dettaglio, si ricorda che si definisce progetto di investimento iniziale, ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, gli investimenti in beni strumentali finalizzati:
● alla realizzazione di un nuovo stabilimento;
● all’ampliamento di uno stabilimento esistente;
● alla diversificazione della produzione di uno stabilimento;
● alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
● alla riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.
Insomma, l’acquisto di un impianto fotovoltaico, destinato alla produzione di energia elettrica, non potrebbe configurare un investimento iniziale, ad esempio per la “diversificazione della produzione”, in quanto la produzione di energia elettrica, qualora non destinata all’autoconsumo, comporterebbe un’attività produttiva esclusa da quelle contemplate dall’agevolazione.
Inoltre, perché un impianto fotovoltaico possa dirsi agevolabile, esso dovrebbe rientrare nel concetto di “impianto”, diverso da quelli infissi al suolo, classificabile nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.
Questa seconda considerazione appare del tutto condivisibile, per tutto quanto detto sinora a proposito dell’ammissibilità alle norme di agevolazione degli impianti fotovoltaici. Non altrettanto condivisibile appare invece la prima obiezione, che pure avrebbe un senso se l’investimento riguardasse il solo impianto fotovoltaico.
Diversamente, laddove il predetto impianto fosse realizzato nel contesto di un programma ampio di investimenti, ben si potrebbe concludere che esso, congiuntamente agli altri, possa tranquillamente configurare un investimento iniziale.
Quanto sopra sulla scorta della risposta ad Interpello n. 439/2020, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato un interessante parallelo fra diverse norme di agevolazione (nello specifico il credito d’imposta ex Legge n. 160/2019 e la Sabatini) per addivenire ad alcune conclusioni pratiche.
Ora, mutuando lo stesso ragionamento dell’Agenzia, si ritiene congruo quanto sostenuto dal MiSe a proposito della Sabatini e, cioè, che: “fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia … per le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia l’acquisto di un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all’attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento unionale di riferimento. Ciò premesso, l’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni ...”.
In sostanza, l’ambito oggettivo entro il quale si rende applicabile la Sabatini è del tutto sovrapponibile – per quanto sopra evidenziato – a quello del bonus per il Mezzogiorno. Pertanto, si ritiene agevolabile l’acquisto di un impianto fotovoltaico quando questo sia eseguito congiuntamente ad altri beni in modo che questi possano, nell’insieme, configurare un investimento iniziale.
Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.
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