Controlli e liti

Impianto non completato: stop alla detrazione Iva sui costi sostenuti

Secondo la Cassazione il diritto al recupero dell’imposta è legato all’effettiva realizzazione

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di Federico Gavioli

Non è detraibile l’Iva sui costi sostenuti da un’impresa cessata per la realizzazione di una attività produttiva, se questa non è stata realizzata: la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 7488, del 24 marzo 2020, ha accolto il ricorso dell’agenzia delle Entrate nei confronti del liquidatore di una società cessata che aveva chiesto l’Iva a rimborso.

Lo stesso principio è stato di recente affermato con con l'ordinanza 8919 del 14 maggio 2020, in relazione a un caso in cui l’Agenzia aveva contestato la detrazione dell’imposta in relazione a una fattura per la quale non era stato provato l’avvenuto pagamento.

Il contenzioso
Nel caso della sentenza 7488, l’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza dei giudici della Ctr che avevano confermato la sentenza della Ctp, annullando il diniego di rimborso Iva richiesto dalla società ai sensi dell’articolo 30, del Dpr 633/1972, in esito alla cessazione della propria attività.

Secondo il giudice di appello non poteva negarsi il diritto alla detrazione dell’Iva relativa all’attività produttiva progettata (cementificio) sostenendo spese rilevanti per progettazione, studi di fattibilità, valutazione impatto ambientale, inerenti l’esercizio dell’impresa programmata.

Le Entrate, nel ricorso in Cassazione, hanno censurato la sentenza della Ctr che non avrebbe valutato né l’inerenza delle attività né le ragioni che avevano indotto la società a non realizzare il cementificio.

La sentenza della Cassazione
Per i giudici di legittimità non vi è ragione di dubitare dell’ammissibilità del ricorso, avendo l’agenzia delle Entrate posto in discussione i temi esaminati nel giudizio di merito, relativi alla detraibilità dell’Iva sui costi da parte di una società che non aveva realizzato alcuna operazione attiva e poi ha cessato l’attività.

Uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità (si veda la sentenza 25777/2014) la sentenza della Ctr ha dato atto della strumentalità dei costi sostenuti dalla società rispetto all’attività economica programmata (realizzazione di un cementificio) rilevando sulla base della documentazione prodotta che detti oneri avevano riguardato attività propedeutiche all’attività imprenditoriale, già costituenti esercizio di attività d’impresa.

È tuttavia mancato, osserva la Cassazione, l’esame delle motivazioni , da parte del giudice del merito, che hanno determinato la mancata realizzazione del cementificio, al fine di escludere che l’attività complessivamente realizzata dalla società fosse da considerarsi come abusivamente rivolta ad ottenere indebiti vantaggi fiscali attraverso operazioni elusive o abusive.

Verifica doverosa

Tale verifica, per la Cassazione, deve ritenersi doverosa da parte del giudice quando si discute del diritto alla detrazione Iva, di matrice armonizzata e dunque soggetto alla disciplina prevista in ambito eurounitario, ove la Corte di Giustizia Ue ha più volte avuto modo di riconoscere il principio di neutralità dell’Iva e quello della detrazione purché non vi sia, a monte, una preordinata volontà di abusare della disciplina in tema di detrazione (si veda la sentenza della Cassazione 1950/2007).

Nella sentenza della Ctr risulta palesemente carente tale analisi; il giudice di appello ha, infatti, omesso di indagare sugli elementi documentali che avrebbero reso impossibile la realizzazione del cementificio per il quale la società aveva intrapreso le attività preparatorie.
La Cassazione accoglie il ricorso delle Entrate, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Ctr.

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