Imposte

Import auto, nuove istanze per evitare l’Iva

di Luca De Stefani

Dopo l’obbligo, introdotto il 5 aprile, per i privati che acquistano autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovi o usati, in altri paesi Ue, di comunicare al Dipartimento per i trasporti del Mit i «dati riepilogativi degli acquisti», anche chi non è obbligato a pagare l’Iva anticipata con il modello «F24-Versamenti con elementi identificativi» deve presentare un’istanza alle Entrate per l’immatricolazione.

Per l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli, provenienti dalla comunità europea, dal 3 dicembre 2007 i soggetti Iva e i privati consumatori devono effettuare il pagamento della relativa Iva, prima dell’immatricolazione, con il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi». Tra i soggetti Iva, però, sono esclusi dal versamento anticipato dell’Iva, quelli per i quali il mezzo acquistato rileva come bene strumentale. Inoltre, sono esclusi dal pagamento dell’Iva anche gli acquisti di veicoli rientranti nel regime Iva del margine.

L’utilizzo improprio di queste deroghe al sistema di versamento anticipato dell’Iva, però, crea «forti criticità» al contrasto delle frodi Iva intracomunitarie nel settore dell’acquisto dei veicoli. Quindi, con il provvedimento del 19 aprile 2018, l’agenzia delle Entrate ha introdotto anche in questi due casi l’obbligo di presentare alla Direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate territorialmente competente delle apposite istanze per richiedere l’immatricolazione degli autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria.

In questa istanza, devono essere indicati gli «estremi identificativi» degli autoveicoli e dei motoveicoli (si ritiene, ad esempio, il numero di telaio) e va esibita la «documentazione in originale che attesti», per il regime del margine dei beni usati, «l’esistenza dei requisiti per la legittima applicazione» dello stesso e, per le auto strumentali «l’effettiva destinazione del mezzo all’attività d’impresa» (si ritiene, ad esempio, la licenza o la visura camerale che attesti l’attività di taxi o di noleggio auto). La Direzione provinciale competente provvede ad acquisire copia conforme della documentazione.

Solo se l’istanza verrà accolta dalla Direzione provinciale delle Entrate, quest’ultima comunicherà gli elementi identificativi dell’autoveicolo e del motoveicolo al Ced del Dipartimento per i trasporti, al fine di consentire l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’Iva, con il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi». È possibile presentare all’agenzia delle Entrate altre due istanze: una di validazione di un versamento effettuato con modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» per un importo insufficiente ovvero incongruente e un’altra di validazione di un versamento di Iva agevolata per i veicoli destinati ai portatori di handicap.

Il provvedimento del 19 aprile 2018, infine, prevede che nei casi di obbligo del pagamento anticipato dell’Iva, possono essere presentate presso qualunque Direzione provinciale delle Entrate le istanze di correzione del numero di telaio errato del veicolo indicato sul modello F24, nei casi in cui questo errore abbia comportato il mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario.

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