Import lavoro dato all’estero, l’Iva va assolta in autofattura
Diversi quesiti posti alle Entrate sull’alternativaal versamento in dogana
Per le operazioni di esportazione, lavorazione e successiva importazione, l’Iva sul servizio di perfezionamento reso dal fornitore estero deve essere assolta con il meccanismo dell’autofattura nei termini previsti dagli articoli 17 e 21 del Dpr Iva, ossia entro il giorno 15 del mese dopo quello di effettuazione dell’operazione. Sebbene per evitare duplicazioni dell’imposta sia legittimo assolvere l’Iva, alternativamente, in dogana alla reimportazione di beni lavorati all’estero, ovvero con autofattura sul servizio reso al committente nazionale dal lavorante extra Ue, non si può differire l’adempimento connesso all’autofattura fino all’esecuzione dell’operazione doganale se si realizzano i relativi termini di emissione.
Con queste conclusioni, formalizzate nella risposta 855/2021, l’agenzia delle Entrate affronta una serie di temi assai rilevanti, sul punto specifico rifiutando la proposta del contribuente.
I quesiti posti erano vari e tutti connessi all’esecuzione di lavorazioni da effettuarsi all’estero.
Per queste operazioni le imprese possono procedere con l’accensione del regime del perfezionamento passivo, operando in temporanea esportazione, ovvero effettuare due distinte e parallele operazioni, una di export e una di (re)import. In questo secondo caso, ai fini Iva non si realizza una operazione di cessione all’esportazione ex articolo 8 Dpr 633/72, ma solo un’esportazione doganale; inoltre, alla reimportazione dei beni saranno dovuti i dazi e l’Iva, applicati sul valore doganale dei beni, formato dal valore delle materie prime più il compenso di lavorazione.
L’Iva su tale compenso, per prassi ormai consolidata da tempo (si veda la circolare 37/E/11), l’Iva sarà dovuta in dogana solo in quanto essa non sia stata già oggetto di assolvimento da parte del committente nazionale.
In questo scenario, il contribuente richiedeva all’Agenzia:
quali fossero gli adempimenti contabili per procedere alle operazioni della specie, al fine di evitare presunzioni di cessione;
se fosse stato possibile, pur ricorrendone i termini, non assolvere l’Iva con autofattura, ma attendere l’operazione doganale di importazione.
Sul primo punto, aderendo alla prospettazione del contribuente, l’Agenzia osserva che le operazioni di trasferimento all’estero dovranno essere comprovate con bolla doganale, documento di trasporto e apposita lista valorizzata, numerata e annotata su registro ex articolo 39 Dpr Iva, con la specifica che il documento in questione dovrebbe recare la dicitura «non valida ai fini dell’articolo 8 Dpr 633/72».
Sul secondo punto le Entrate insistono sull’alternatività tra Iva corrisposta in dogana e Iva assolta in autofattura: l’imposta in dogana si potrà assolvere solo se l’operazione di import è prossima a quella di lavorazione; viceversa, se si giunge al termine del 15 giorno del mese dopo quello di effettuazione della lavorazione, si dovrà procedere con autofattura e discrepanze rettificabili con note di variazione.