Controlli e liti

Imposta di registro su natura ed effetti dell’atto con impatto retroattivo

di Andrea Taglioni


L’imposta di registro deve essere applicata, anche per il passato, solamente sulla base dell’intrinseca natura e degli effetti giuridici prodotti dall’atto presentato alla registrazione. Non sarà più possibile, quindi, procedere alla determinazione dell’imposta applicabile all’atto sottoposto a registrazione considerando gli effetti economici o gli elementi extra-testuali all’atto stesso. È la novità introdotta dall’articolo 1, comma 1084, della legge di Bilancio 2019 ( legge 145/2018 ) che, attribuendo natura di norma di interpretazione autentica alla disposizione introdotta con la legge 205/2017, che ha limitato il potere di riqualificare gli atti assoggettati a registrazione dal 1° gennaio 2018, dovrà essere applicata, per effetto dell’efficacia retroattiva, anche per gli atti anteriori alla sua entrata in vigore e alle liti pendenti.

Gli uffici, nell’interpretare l’atto presentato per la registrazione, dovranno attenersi agli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

Prima dell’intervento normativo, la prevalente giurisprudenza di Cassazione, ma anche l’agenzia delle Entrate, erano dell’avviso che l’attività di controllo degli atti sottoposti a registrazione potessero essere riqualificati prendendo in considerazione anche elementi non attinenti o estranei all’atto medesimo. In questo modo, veniva meno il principio secondo cui l’imposta di registro deve colpire l’effetto giuridico realizzato dallo specifico atto.

Con l’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 205/2017 è stato riformato l’articolo 20 del Tur il quale, nella nuova formulazione, inibisce, in sede di liquidazione dell’imposta dovuta a fronte della registrazione di un atto, la possibilità che l’Amministrazione Finanziaria possa tenere conto di situazioni che non afferiscono all’atto medesimo.

Tuttavia, nonostante la novità normativa, i dubbi interpretativi dell’articolo 20 del Tur non risultavano superati in ordine alla decorrenza temporale della modifica stante l’incerta natura, interpretativa o innovativa, della norma.

Infatti, la disposizione in questione ha acceso un dibattito interpretativo a seguito del quale, nella prevalente giurisprudenza, si è consolidato il principio per cui la norma ha natura innovativa e, quindi, viene meno la possibilità di applicare retroattivamente la sua nuova formulazione. Anche se, per l’agenzia delle Entrate, l’efficacia temporale della nuova disposizione non è in funzione della data di registrazione dell’atto, ma da quando viene posta in essere l’attività di liquidazione dell’imposta. In pratica, la nuova formulazione si applica per i controlli eseguiti a decorrere dal primo gennaio 2018, indipendentemente dalla data di registrazione dell’ atto; rimane invece applicabile, secondo l’agenzia, la precedente versione dell’articolo 20 del Tur, per l’attività di liquidazione realizzata fino al 31 dicembre 2017.

Con la legge di bilancio 2019 il legislatore ha inteso porre fine al contrasto sulla portata dell’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 205/2017, chiarendo espressamente la natura interpretativa della stessa da cui ne discende, anche per gli atti antecedenti al 1° gennaio 2018, che la tassazione ai fini dell’imposta di registro deve essere effettuata unicamente sulla base del contenuto dell’atto portato alla registrazione.

Ad ogni modo, per l’amministrazione finanziaria rimane comunque ferma la possibilità di applicare una diversa tassazione ai fini dell’imposta di registro se, con l’atto presentato alla registrazione, l’ufficio ritenga che sussistano i presupposti per contestare l’operazione sotto la disciplina dell’abuso del diritto.

Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019)

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