Controlli e liti

Imposta di registro sul singolo atto, per il Fisco la strada dell’addio alle liti in corso

La risposta a interpello 371 riconosce i principi espressi dalla Consulta nella sentenza 158: ora l’Agenzia può fare dietrofront sui contenziosi

di Pasquale Murgo

La sentenza 158/2020 della Corte costituzionale, come riconosciuto dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 371 del 17 settembre 2020, pone fine alla lunga querelle sull’interpretazione dell’articolo 20 in materia di imposta di registro e dovrebbe, auspicabilmente, portare gli Uffici ad abbandonare i contenziosi ancora in corso determinandone l’estinzione.

L’agenzia delle Entrate nel corso degli anni ha emesso numerosi avvisi di liquidazione ai sensi dell’articolo 20 dell’imposta di registro riqualificando in cessioni di azienda (con imposta di registro proporzionale) le cessioni di partecipazioni effettuate dai contribuenti in società beneficiarie di precedenti conferimenti di azienda (con imposta di registro in misura fissa). La questione ha determinato negli anni, oltre che tanta incertezza e confusione, numerosi contenziosi tributari con esiti spesso favorevoli al contribuente nei gradi di merito, ma contrari dinanzi la Cassazione che, tranne poche eccezioni, ha sposato un’interpretazione estensiva del suddetto articolo 20 confermando gli avvisi di liquidazione degli Uffici. A risoluzione della questione è intervenuto il Legislatore, che dapprima con l’articolo 1, comma 87, della legge di bilancio 2018 ha chiarito l’ambito applicativo dell’articolo 20 restringendone l’analisi interpretativa agli effetti giuridici del singolo atto sottoposto a registrazione (e non di quelli extra testuali e degli atti ad esso collegati) e successivamente con l’articolo 1, comma 1084 della legge di bilancio 2019 ha attribuito a tale interpretazione efficacia retroattiva.

Si sperava che tali interventi avessero finalmente posto fine alla vicenda, ma la Cassazione, con un ultimo colpo di coda, con l’ordinanza 23549/2019 ha rimesso una specifica questione di legittimità alla Corte costituzionale sull’articolo 20 dell’imposta come interpretato dal legislatore. È stato, quindi, necessario l’intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza 158/2020 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale poste dalla Cassazione ed ha confermato che l’articolo 20 può essere applicato solo in relazione al singolo atto sottoposto a registrazione.

Resta ora da capire quali saranno gli effetti della sentenza della Corte costituzionale (che dovrà dare risposta anche ad altra ordinanza sullo stesso tema della Ctp di Bologna) sui contenziosi ancora in corso relativamente agli avvisi di liquidazione emessi utilizzando l’articolo 20 in violazione del dettato legislativo.

L’agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 371 del 2020 alla luce della sentenza della Corte costituzionale, ha ritenuto superato un quesito di un contribuente sulle modalità di applicazione dell’articolo 20 ritenendo che fermo restando alla fattispecie l’applicabilità dell’articolo 10-bis della legge 212/2000, la cessione di quote sociali preceduta da conferimento del ramo di azienda non possa essere tassata alla stregua di una cessione d’azienda unitaria sulla base del disposto dell’articolo 20 come modificato dalla legge di bilancio 2018.

Un principio di civiltà giuridica imporrebbe che la stessa impostazione debba essere applicata anche per gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi dell’articolo 20 del registro e contestati dai contribuenti.

In tal senso l’agenzia delle Entrate dovrebbe ritenere “superata” la questione che ha dato luogo all’avviso e procedere, ove possibile, con l’annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione emessi utilizzando l’articolo 20 in violazione del dettato legislativo e la rinuncia degli atti eventualmente presentati avverso le sentenze emesse a favore del contribuente, portando l’estinzione del processo per cessata materia del contendere e il rimborso delle somme pagate dai contribuenti.

Per gli avvisi di liquidazione pagati e non contestati o per quelli già oggetto di sentenze passate in giudicato rimarrebbe la sola strada dell’istanza di rimborso dagli esiti, ad oggi, non del tutto prevedibili.


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