Controlli e liti

Imposta di soggiorno, omesso versamento non punibile penalmente: spazio al «favor rei»

Il Tribunale di Roma applica la modifica del decreto Rilancio che qualifica come responsabili d’imposta i gestori delle strutture ricettive

di Luigi Lovecchio

Non è più punibile penalmente l’albergatore che omette o ritarda il pagamento dell’imposta di soggiorno. Tanto, alla luce dell’articolo 180 del decreto Rilancio (Dl 34/2020) che ha espressamente qualificato come responsabili d’imposta i gestori delle strutture ricettive, applicabile anche per il passato in virtù del favor rei. Lo ha stabilito la sentenza 4631/2020 del Tribunale di Roma, sezione penale. Si tratta di una delle prime pronunce che prendono in considerazione gli effetti della modifica del 2020. La questione è tuttavia piuttosto complessa e sarà prima o poi rimessa alla giurisprudenza di legittimità.

La precedente disciplina
Prima del decreto Rilancio la disciplina dell’imposta di soggiorno presentava delle evidenti lacune legislative poiché trascurava del tutto la figura del gestore della struttura ricettiva. Solo per le locazioni brevi, l’articolo 4 del Dl 50/2017, aveva espressamente qualificato il gestore come responsabile d’imposta. Per tutte le altre fattispecie, la giurisprudenza di vertice (Cassazione penale 27707/2019) aveva affermato che il gestore non poteva ritenersi parte del rapporto d’imposta afferente il tributo in esame, che si svolgeva esclusivamente tra il turista e il comune. Ne derivava tra l’altro che se il turista non pagava l’imposta di soggiorno il comune non poteva rivalersi sul gestore ma doveva procedere al recupero coattivo unicamente nei confronti del primo. Tuttavia, poiché il gestore maneggiava denaro pubblico, questi era da considerarsi a tutti gli effetti «agente contabile», con le conseguenze del caso (in primis, l’obbligo della resa del conto giudiziale ai fini dei controlli della Corte dei conti).Inoltre, in caso di ritardato o omesso riversamento dell’imposta all’ente locale, il gestore medesimo era passibile di denuncia per peculato, in quanto incaricato di pubblico servizio (Cassazione penale 32058/2018).

La modifica del decreto Rilancio
Con la riforma introdotta ad opera dell’articolo 180 del Dl 34/2020, i gestori delle strutture ricettive sono stati qualificati come responsabili d’imposta con diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno nei confronti del turista. Conseguentemente, gli stessi sono obbligati in proprio al versamento del tributo anche nelle ipotesi in cui il soggetto che ha alloggiato non abbia corrisposto loro l’ammontare corrispondente. Ci si è chiesti in proposito quali siano gli effetti dell’innovazione sotto il profilo dell’inquadramento penale, con riferimento, tra l’altro, ai comportamenti pregressi, in virtù del principio del favor rei.

Il Tribunale di Roma nella sentenza in commento ha ritenuto che la novella determini la depenalizzazione delle condotte degli albergatori. Tanto, in ragione del fatto che questi ultimi non possono più considerarsi incaricati di un pubblico servizio, avendo acquisito una “veste” tributaria ed essendo tenuti personalmente al pagamento del tributo a favore del comune. In tale mutato contesto, dunque, le somme da corrispondere a titolo d’imposta provengono dal patrimonio del gestore e non sono costituiscono denaro pubblico. A ciò si aggiunga che l’omesso o tardivo versamento è ora punito in modo specifico con la sanzione amministrativa tributaria di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Le prospettive
Le argomentazioni dei giudici capitolini sono condivisibili nel merito ma non è detto che troveranno il conforto dei giudici di legittimità. La Corte di cassazione si è occupata anche nel recente passato della figura del responsabile d’imposta, differenziandola da quella del sostituto. In linea di principio, vale rilevare che il responsabile è per sua natura coobbligato in solido con contribuente mentre il sostituto lo diventa solo a fronte di previsioni espresse. Inoltre, la rivalsa verso il contribuente è obbligatoria nel rapporto di sostituzione ma solo facoltativa nel caso del responsabile (articolo 64 del Dpr 600/1973). Con riguardo alla posizione dei notai, responsabili d’imposta, la Corte ha affermato la configurabilità del reato di peculato, in caso di omesso pagamento dell’imposta versata dai clienti (Cassazione penale 55753/2018). La condizione dei gestori delle strutture ricettive, pure rispondente ai connotati del responsabile d’imposta, potrebbe quindi essere accomunata a quella dei notai.


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