Controlli e liti

Imprenditore agricolo professionale, la competenza finisce alle Sezioni unite

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di Andrea Taglioni

Toccherà alle Sezioni unite della Cassazione dirimere la questione sulla competenza giurisdizionale, tra giudice tributario o altro organo, in merito al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale essenziale per ottenere le agevolazioni fiscali previste dal cosiddetto compendio unico disciplinato dall’articolo 5 bis del decreto legislativo 228/01 .
A sollevare la questione e rimettere gli atti al primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, è la sezione tributaria della Cassazione con l’ ordinanza n. 10541, del 28 aprile 2017 .
Il ricorso in Cassazione fa seguito all’impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale la quale, confermando la pronuncia di primo grado, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
In particolare, i giudici di secondo grado ritenevano che l’impugnazione, non avendo ad oggetto una questione fiscale, ma unicamente l’accertamento di un presupposto amministrativo – la qualifica di imprenditore agricolo professionale – fosse estranea alla giurisdizione tributaria.
Con il motivo del ricorso la contribuente eccepiva l’erroneità della sentenza poiché l’accertamento e il riconoscimento della qualifica di Iap era il presupposto necessario e imprescindibile per accedere all’agevolazione tributaria prevista dalla norma di favore di cui la ricorrente aveva usufruito. Quest’ultima, infatti, prevedeva l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale per coloro che si impegnano, in qualità di imprenditore agricolo professionale, a costituire un compendio unico e a coltivarlo.
Nella seppur succinta motivazione i giudici di legittimità hanno ritenuto che i principi giurisprudenziali formatisi sull’argomento, confermativi inoltre della giurisdizione tributaria, trattandosi del riconoscimento di un presupposto connesso al rapporto tributario, non fossero più attuali per il nuovo contesto normativo disciplinante la materia controversa.
Per completezza si sottolinea che, con l’articolo 10 del Dlgs. n. 23/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata introdotta un’aliquota unica del 9% relativamente ai trasferimenti immobiliari.
La norma ha quindi cancellato tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, ivi inclusa quella per la quale, ora, le Sezioni unite dovranno pronunciarsi.

L’ordinanza n.10541/17 della Cassazione

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